Respinto il ricorso di Em Fleet in materia di aggiudicazione del servizio di gestione della flotta di ACEA SpA
Pubblicato il: 11/30/2024
Nella vertenza, la società Em Fleet a r.l. è affiancata dagli avvocati Alessandro Gigli, Franco Gaetano Scoca, Stefano Salvatore Scoca e Andrea Filippini; la società Acea S.p.A. è difesa dall'avvocato Alessandro Botto; la società Maurelli Distribuzione S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Sergio Como.
La controversia ha ad oggetto l’aggiudicazione del Lotto 1 (Mezzi leggeri - categorie M1 e N1- CIG n. 9724286EA7) in favore della controinteressata Maurelli Distribuzione s.p.a. nell’ambito della gara indetta da Acea S.p.A. per il servizio di gestione della flotta attraverso il coordinamento di officine convenzionate per la manutenzione e riparazione dei veicoli della stessa Acea e delle società del gruppo.
La società appellante ha dedotto il difetto in capo alla controinteressata aggiudicataria del requisito tecnico-professionale previsto, a pena di esclusione, dal punto 13, c.1, R6 del disciplinare di gara, consistente nell’“aver eseguito, nei 36 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, con buon esito, attività di gestione della flotta attraverso il coordinamento di officine convenzionate per la manutenzione e la riparazione dei mezzi leggeri (categorie M1 e N1), per un quantitativo non inferiore a 2.000 (duemila) unità gestite nell'ambito di un numero massimo di 3 (tre) contratti”, da comprovare, secondo il successivo punto 20.2, tramite “copia dei contratti e dei relativi certificati di regolare esecuzione del cliente, da cui si evinca che l'operatore economico ha eseguito con buon esito, nei 36 mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, l’attività di gestione della flotta attraverso il coordinamento di officine per la manutenzione e la riparazione dei mezzi per un quantitativo non inferiore a quanto dichiarato in relazione al requisito di cui al punto 13.1, n. R6) del presente Disciplinare di gara”.
Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione alla luce dei risultati della verificazione disposta nel corso del giudizio dalla quale è emerso che dalla documentazione prodotta dall’aggiudicataria risultano 726 veicoli della categoria M1 e 1403 veicoli della categoria N1, per un totale di 2129 veicoli utili ai fini del requisito richiesto.
Con un unico ed articolato motivo la società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, del combinato disposto dei punti 13 e 20 del disciplinare di gara, nonché per difetto nell’istruttoria. Premesso che nella domanda di partecipazione e nella successiva fase di comprova la controinteressata ha prodotto i documenti rinominati dal verificatore “allegato A” - contratto Terna – e “allegato B” - contratto ENEL 2019-2022 e proroga 2022-2023 - e che, solo dopo la proposizione del ricorso dell’attuale appellante - il 24 ottobre 2023 -, la Maurelli Distribuzione ha depositato i documenti, rinominati “allegato C” - integrazione contratto ENEL - e “allegato D” - nota ENEL del 27 settembre 2023 -, il giudice di primo grado non avrebbe dato una lettura corretta delle conclusioni del verificatore che, esclusa la computabilità dei mezzi indicati nell’“allegato B” connessa all’impossibilità di identificarli, si sarebbe limitato, nonostante il quesito formulato, a elencare le targhe univoche di categoria M1 e N1 presenti negli altri allegati, “senza entrare nel merito dell’eligibilità dei veicoli in questione ai fini del bando di gara”. Ad avviso della società appellante se il verificatore avesse dato integrale risposta al quesito e il giudice di primo grado avesse correttamente letto le conclusioni della relazione ne sarebbe derivata la non computabilità, ai fini del requisito tecnico - professionale di cui al punto 13, c.1 R6, dei mezzi inclusi nell’“allegato D” in quanto i servizi di flotta su veicoli di categoria M1 e N1, cui fa riferimento il contratto certificato da ENEL con la dichiarazione prot. 44678 del 27 settembre 2023, relativi a ulteriori 637 mezzi, riguarderebbero attività non riconducibili ai servizi di fleet management richiesti dal disciplinare, ma a perizie o pratiche auto amministrative su vetture non gestite.
La società appellante ha, infine, riproposto anche in appello, in via principale, la domanda di subentro nel contratto e, in via subordinata, la domanda di risarcimento per equivalente ricorrendo sia il danno ingiusto subito a causa della mancata aggiudicazione del servizio in ragione dell’illegittimità dell’operato della stazione appaltante, sia il nesso di causalità tra quest’ultimo e il pregiudizio patito.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante alla rifusione in favore dell’appellata e della controinteressata delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00, in ragione di euro 3.000, 00 per ciascuna, oltre accessori di legge.