Il Consiglio di Stato conferma l'esclusione di La Molisana dal programma Parco Agrisolare
Pubblicato il: 12/3/2024
Nel procedimento, La Molisana S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuliano Di Pardo; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Luciano Martucci e Antonio Pugliese.
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, integrato da motivi aggiunti, La Molisana S.p.a. chiedeva l’annullamento, con gli atti presupposti, del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (d’ora innanzi “il GSE”), recante la comunicazione di esclusione, dalla relativa procedura, della sua richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, “Parco Agrisolare”, per la realizzazione dell’intervento, identificato dal codice AGRS0000001314, relativo alla sezione di 499,22 kWp dell’impianto fotovoltaico suddiviso in due sezioni, per una potenza complessiva di 1.596,60 kWp, destinato a essere installato sullo stabilimento della società medesima, produttrice di pasta alimentare, nel comune di Campobasso, e del provvedimento negativo adottato dal GSE sull’istanza di riesame presentata da quest’ultima.
Il provvedimento di esclusione, richiamato quanto dichiarato nella relazione tecnica della richiedente in merito alla configurazione dell’impianto in questione, era\xa0motivato con il superamento del limite di potenza stabilito ai fini dell’ammissione al contributo dal D.M. 25 marzo 2022 e dal regolamento operativo “Parco agrisolare” pubblicato dal GSE.
Con sentenza del 29 marzo 2024, n. 6303, il Tribunale adito ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo fondata la tesi per cui, negli impianti fotovoltaici cc.dd. multi-sezionali, il limite di potenza va riferito alla sezione oggetto della richiesta di contributo.
Il Consiglio di Stato\xa0in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, previa loro riunione li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.