Pubblicato il: 11/13/2024
Nel procedimento GPD studio legale e tributario ha rappresentato l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi - AICA, mentre
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di LEA (Liberi Editori Autori) che ha impugnato la delibera 96/24/CONS di AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni).
La sentenza conferma non solo l’accertamento da parte di AGCOM della violazione, da parte di LEA, dell’art. 22, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 35/2017, ma soprattutto la correttezza, la logicità e la razionalità dei criteri indicati dall’AGCOM nella delibera impugnata.
Il TAR LAZIO conferma la correttezza e la razionalità dei criteri AGCOM (i.e. l’effettivo utilizzo del repertorio calcolato rispetto ai broadcaster, o, in alternativa, il fatturato incassato nel settore dell’emittenza radiotelevisiva) che ancorano, dunque, la determinazione delle tariffe all’effettiva rappresentatività degli enti.
Si tratta di un inedito ed importante precedente per la gestione dei rapporti tra le imprese alberghiere e le collecting operanti sul mercato soprattutto nella procedura di negoziazione dei compensi.
Afferma, infatti, il TAR LAZIO “Si rileva, pertanto, la sostanziale correttezza della valutazione dell’Autorità circa i parametri minimi da fornire alle controparti contrattuali per un corretto svolgimento delle trattative successivamente all’adozione della delibera, necessari per poter fornire degli elementi il più possibile oggettivi e consentire di riprendere il più celermente possibile le trattative, nel primario interesse di LEA e dei propri mandanti ed aventi diritto.” Ancora, la Delibera è frutto di “un intervento dell’Autorità del tutto legittimo, in quanto resosi necessario, proprio in presenza di una condotta di LEA volta ad imporre tariffe per l’utilizzo del diritto d’autore, applicabili agli alberghi, comunicate in spregio ai canoni di chiarezza, equità, oggettività e ragionevolezza nella specie applicabili ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 35/2017, avendo la ricorrente presentato il proprio repertorio unicamente in ragione del numero degli aventi diritto dalla stessa intermediati, senza fornire alcun parametro oggettivo per consentire agli utilizzatori di comprendere i criteri sottostanti al calcolo della rappresentatività.
Il TAR conferma, altresì, la legittimazione di AICA, in qualità di associazione di categoria, a trattare con gli organismi di gestione collettiva sulla considerazione che “l’obbligo di seguire i principi di buona fede nello scambio di informazioni, equità e non discriminazione, semplicità e chiarezza di cui all’art. 22 d.lgs. cit. deve essere riferito anche alle trattative tra gli organismi di gestione collettiva e le associazioni di categoria, posto che gli accordi sottoscritti dalle singole strutture andranno conformarsi alle condizioni pattuite dall’associazione di categoria con l’organismo di gestione collettiva.
Gli avvocati Prof. Andrea Gemma, Alessia Salamone e Beatrice Nobili, di GPD studio legale e tributario, hanno rappresentato AICA in giudizio.
Lea – Liberi Editori Autori è stata
rappresentata dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano.
Infine, la Società Italiana degli Autori ed Editori – Siae è stata rappresentata dagli avvocati Alessandra Amendola, Gian
Michele Roberti, Marco Serpone e Michele Guacci.
Professionisti Attivi
Gennaro Terracciano - AAA - Avvocati Amministrativisti Associati
Michele Guacci - Chiomenti
Gian Michele Roberti - Chiomenti
Marco Serpone - Chiomenti
Andrea Gemma - GPD - Studio Legale e Tributario
Beatrice Nobili - GPD - Studio Legale e Tributario
Alessia Salamone - GPD - Studio Legale e Tributario