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Respinto il ricorso della Casa di Cura Tortorella S.p.A. contro l'ASL di Salerno


Pubblicato il: 12/4/2024

Nel contenzioso, la Casa di Cura Tortorella S.p.A. è affiancata dall'avvocato Lorenzo Lentini; l'ASL Salerno è assistita dagli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta.

Con i ricorsi n. 1115/2007 e n. 1747/2007, entrambi proposti innanzi al T.a.r. Salerno, la Società Casa di Cura Tortorella S.p.A. aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti: con il ricorso n. 1115/2007 la nota prot. 683 del 10.5.2007, recante la decurtazione di somme per inappropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate; con il ricorso n. 1747/2007 le note prot. 1118 del 10.9.2007, 1122 del 24.4.2008, prot. 430 e 433 del 28.4.2008, recanti la decurtazione di somme per inappropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.

Nella resistenza dell’ASL Salerno 2, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame: ha preliminarmente disatteso le eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente; ha respinto nel merito i ricorsi, previamente riuniti; ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 3.000,00).

Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 10 gennaio 2020 e depositato il 23 gennaio 2020, lamentando, attraverso cinque motivi di gravame (pagine 5-16), quanto di seguito sintetizzato: avrebbe errato il Tribunale nel respingere la censura relativa al difetto di contraddittorio essendo questo necessario al fine di mettere l’operatore sanitario erogante in condizioni di poter interloquire sulla sussistenza o meno delle condizioni ottimali per il rispetto delle soglie di ammissibilità regionali; la ricaduta patologica di tale violazione non è preclusa dall’applicazione dell’art. 21 octies della legge 241/90 anche perché l’applicazione delle decurtazioni non ha carattere vincolante imponendosi, in contraddittorio, l’accertamento della sussistenza delle condizioni di erogazione.

L’appello è infondato. L’infondatezza del gravame, per le ragioni di cui infra, consente di reputare assorbite le eccezioni in rito sollevate da parte appellata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 626/2020), lo respinge. Spese di grado compensate.

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