PF Costruzioni vince la causa contro 2C Costruzioni
Pubblicato il: 12/9/2024
Nel contenzioso, PF Costruzioni è affiancata dagli avvocati Silvia Lanzaro e Alessandro Bonanni; 2C Costruzioni è assistita dagli avvocati Paolo Clarizia e Giovanni La Fauci.
La PF Costruzioni s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 19 dicembre 2023, n. 1632 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, che ha accolto il ricorso della 2C Costruzioni s.r.l. avverso la determinazione n. 98 in data 27 marzo 2023 con cui il Comune di Sellia Marina ha aggiudicato in favore dell’appellante la “procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico ed ampliamento della scuola primaria in viale Calabricata”, con importo a base d’asta di euro 1.082.118,41 il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
Si tratta della procedura di gara indetta in data 2 dicembre 2022 dalla Centrale unica di committenza Sersale-Cropani-Sellia Marina-Botricello, per conto del Comune di Sellia Marina, alla quale hanno partecipato, tra i vari operatori, anche le imprese parti della presente controversia.
In particolare, la PF Costruzioni, con riguardo ai requisiti di ordine speciale, si è qualificata nella categoria prevalente OG1 ricorrendo all’avvalimento della Greco s.r.l., mentre, con riguardo alla categoria scorporabile OG11, ha fatto ricorso al subappalto, per la quota del 100 per cento, come dichiarato nel DGUE.
Con il ricorso in primo grado la società 2C Costruzioni ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, deducendone l’illegittimità nell’assunto che la PF Costruzioni fosse carente di qualificazione nella categoria OG11 per non avere fatto ricorso all’avvalimento, né al subappalto “necessario”, ma ad un mero subappalto “semplice”, della carenza della dichiarazione di impegno dell’ausiliaria e contestando altresì il punteggio relativo all’offerta tecnica.
La sentenza appellata ha accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo e assorbito il terzo (posto in via subordinata) nella considerazione che, a mente dell’art. 12 del d.l. n. 47 del 2014, è consentito all’operatore economico, sprovvisto delle qualificazioni prescritte dal bando per le categorie scorporabili, di partecipare alla gara, a condizione di affidare le lavorazioni ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni mediante subappalto necessario. Ha peraltro ritenuto, nello specifico, che la dichiarazione di subappalto resa non presenti il grado di specificità necessaria per un subappalto qualificante. Come conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione, la sentenza ha inoltre dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato in data 21 giugno 2023 e accolto la domanda risarcitoria in forma specifica della ricorrente, disponendone il subentro nel contratto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.