Respinto il ricorso di Casa di Cura Tortorella contro l'Azienda Sanitaria Locale Salerno
Pubblicato il: 12/4/2024
Nella vertenza, Casa di Cura Tortorella S.p.A. è affiancata dall'avvocato Lorenzo Lentini; Regione Campania è difesa dagli avvocati Rosanna Panariello e Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina.
Con il ricorso n. 1124/2009 , proposto innanzi al T.a.r. Salerno, la Società Casa di Cura Tortorella S.p.a. (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento delle note del Commissario straordinario dell’ASL Salerno 2 prot. n. 243 e n. 245 del 22 aprile 2009: decurtazioni per esubero dei DRG “ad alto rischio di inappropriatezza” trattati in regime di ricovero ordinario in rapporto alle quote percentuali previste per i ricoveri in regime di day surgery e di day hospital.
Nella resistenza dell’ASL Salerno 2, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame: ha preliminarmente disatteso le eccezioni in rito sollevate dalla parte resistente; ha respinto nel merito il ricorso; ha condannato parte ricorrente alle spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura secondo cui sarebbe stato violato l’affidamento della ricorrente riposto nella remunerabilità delle prestazioni sanitarie erogate e lo sconfinamento dei DRG (Raggruppamento omogeneo di diagnosi) in regime di ricovero ordinario sarebbe stato accertato in base al calcolo puramente matematico della quota erogabile e senza un’apposita verifica delle condizioni cliniche di appropriatezza delle prestazioni sanitarie stesse. Il T.a.r. ha, in particolare osservato quanto segue: mancando la prova di specifiche circostanze cliniche giustificative, lo sforamento delle soglie di ammissibilità dei ricoveri ordinari praticati per i DRG ad alto rischio di inappropriatezza ha determinato l’applicazione delle tariffe ridotte corrispondenti, rispettivamente, ai ricoveri in day hospital e in day surgery in base al criterio proporzionale di calcolo, posto a presidio dell’esigenza di efficientamento delle risorse dedicate all’assistenza ospedaliera, nonché di contenimento della spesa connessa.
Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 18 novembre 2020 e depositato il 2 dicembre 2020, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame (pagine 5-13), quanto di seguito sintetizzato: si insiste nel denunciare che i provvedimenti di recupero sarebbero stati tardivamente adottati dall’A.S.L. Salerno, in quanto ben oltre il termine perentorio di 120 giorni, come previsto dall’Accordo AIOP – Regione Campania, recepito con delibera G.R.C. n. 6884/98, con conseguente decadenza del potere (di contestazione delle modalità del ricovero), termine che il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto non perentorio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9377/2020), lo respinge. Spese di grado compensate.