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Accolto il ricorso di Navigazione Montanari SpA relativo al contributo ART per l'anno 2017


Pubblicato il: 11/25/2024

Nel contenzioso, Navigazione Montanari S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Claudio Tuveri e Federico Valentini.

La società ha impugnato la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) n. 139/2016 del 24 novembre 2016 avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2017”, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2016 con il quale la delibera è stata approvata “ai fini dell’esecutività”, la determina dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 13/2017 del 1° febbraio 2017 avente ad oggetto “Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2017” e il provvedimento trasmesso via PEC alla società stessa in data 4.4.2017.

Con tale ricorso, la società ha articolato le censure di seguito indicate. I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011 e successive modificazioni; violazione della delibera ART n. 139/2016; eccesso di potere in particolare per illogicità e perplessità dei provvedimenti impugnati, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità; assenza dei presupposti per l’applicazione del contributo; travisamento dei fatti; irragionevolezza. II. Violazione dell’art. 37 co. 6 lett. b) d.l. n. 201/2011 e dell’art. 2, comma 2, della delibera ART 24.11.2016, n. 139; eccesso di potere; illogicità e irragionevolezza, ingiustizia manifesta e perplessità. III. Violazione degli artt. 3, 7, 17 della l. n. 241/90 e dell’art. 2 co. 5 delibera ART n. 139/2016; eccesso di potere, illogicità manifesta; travisamento dei fatti; difetto di motivazione. IV Illegittimità dei criteri utilizzati per valutare il superamento della soglia minima di fatturato rilevante ai fini dell’assoggettamento al contributo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), richiamata la sentenza non definitiva n. 6325/2024 con la quale è stato accolto l’appello quanto ai contributi dovuti per gli anni 2016 e 2018, definitivamente pronunciando ora sulla restante parte dell’appello relativa al contributo dovuto per l’anno 2017, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza di primo grado laddove ha accolto il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti depositati il 7 novembre 2017, annullando gli atti ivi impugnati relativi al contributo dovuto per il 2017.