Il CdS si pronuncia in materia di comportamenti anticoncorrenziali nella gestione dei diritti televisivi sulle prestazioni sportive
Pubblicato il: 11/26/2024
Nel contenzioso, IMG Media Limited e IMG Worldwide LLC sono affiancati dagli avvocati Andrea Cicala e Francesco Goisis; Lega Nazionale Professionisti Serie A è affiancata dagli avvocati Giuliano Berruti, Alberto Toffoletto e Luca Toffoletti; Torino Football Club S.p.a., A.C.F. Fiorentina S.r.l. e A.S. Roma S.r.l. sono difese dagli avvocati Francesco Anglani e Angelo Raffaele Cassano.
IMG Media Limited e IMG Worldwide hanno appellato, con separati ricorsi, la sentenza n. 8259/2023, con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Prima) ha respinto i ricorsi proposti dalle odierne appellanti (nonché da BE4 s.a.r.l. in liquidazione) avverso il provvedimento n. 27656 (procedimento n. I/814 Diritti internazionali) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Con tale provvedimento l’A.G.C.M. aveva accertato che le condotte poste in essere dalle Società Media Partners & Silva Limited, MP Silva s.r.l. in liquidazione, MP & Silva Holding s.a., IMG Media UK Limited e IMG Worldwide LLC, B4 Capital s.a., B4 Italia s.r.l. e BE4 s.a.r.l. - volte a coordinare la partecipazione ed il contenuto delle offerte economiche nelle procedure di gara indette dalla Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti TV per la visione delle competizioni di calcio nei territori diversi dall’Italia – avevano integrato un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del T.F.U.E.
L’A.G.C.M. aveva, quindi, irrogato: i) alle Società del gruppo MP Silva una sanzione pari a euro 63.997.849,90; ii) alle Società del gruppo IMG una sanzione pari a euro 343.645,50; iii) alle Società del gruppo B4 una sanzione pari a euro 3.136.392,26. 3.
Passando all’odierna controversia si osserva come le Società del gruppo IMG avevano adito il T.A.R. per il Lazio, con separati ma identici ricorsi, deducendo l’illegittimità del provvedimento dell’A.G.C.M.: i) per violazione degli artt. 14 della L. n. 689 del 1981 e 6 della C.E.D.U.; ii) per grave difetto di istruttoria ed erroneità delle affermazioni contenute nel provvedimento in ordine all’esistenza e quantificazione dei danni concorrenziali creati dall'intesa; iii) per violazione del principio di collegialità delle decisioni dell’A.G.C.M.
Il T.A.R. ha respinto i ricorsi
Le Società appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza del T.A.R., ritenuta non conforme alla previsione di cui all’art. 6, par. 3, della C.E.D.U., che impone di informare l’incolpato nel più breve tempo possibile e in modo dettagliato della natura e dei motivi dell’accusa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello, come in epigrafe proposti: i) dispone la riunione dei giudizi in epigrafe ex art. 96, comma 1, c.p.a.; ii) respinge l’istanza di sospensione impropria dei giudizi formulata dalle Società appellanti; iii) dichiara insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale prospettata dalle Società appellanti; iv) in parte respinge e in parte dichiara inammissibili i ricorsi in appello, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione; v) condanna IMG Media Limited e IMG Worldwide LLC, in solido, a rifondere alle parti appellate costituite le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessive euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre accessori di legge, di cui euro 4.000,00 (quattromila/00), in favore dell’A.G.C.M., euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore di Lega Nazionale Professionisti Serie A, ed euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, complessive (da suddividersi in parti uguali) in favore di ACF Fiorentina, AS Roma e Torino F.C.; vi) nulla sulle spese di lite nei confronti delle altre parti appellate non costituite.