Respinto il ricorso di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. relativo al canone di concessione demaniale
Pubblicato il: 11/28/2024
Nella vertenza, Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è affiancata dagli avvocati Cesare Caturani, Giuseppe de Vergottini e Antonio Iacono.
Con il ricorso di primo grado la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a. ha agito per l’annullamento dell’atto dalla Capitaneria di Porto di Napoli prot. n. 12.02.15/35809/DE, recante il diniego dell’istanza di rideterminazione del canone relativo alla concessione demaniale n. 4/2011 per il mantenimento di un cavo elettrico sottomarino (OF a 150 KV), di collegamento tra la cabina primaria di Cuma nel Comune di Pozzuoli e la cabina primaria di Lacco Ameno, e delle ulteriori note impugnate, oltre che per l’accertamento del diritto all’applicazione del canone ricognitorio, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (di seguito, per brevità, anche cod. nav.) e dell’art. 37 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione”) per le concessioni per fini di pubblico interesse.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso facendo applicazione dei principi affermati nella sentenza di questa Sezione n. 5934 del 16 giugno 2023 – con la quale sono state articolate le medesime argomentazioni espresse in altre pronunce pubblicate in pari data – riferita a fattispecie analoga, evidenziando, altresì, l’omessa considerazione da parte della ricorrente dei criteri imprenditoriali sui quali si basa l’attività da essa svolta, in quanto preordinata al perseguimento di utili economici. In tale quadro, il primo giudice ha anche rimarcato che la ritrazione di utili economici da parte della ricorrente è legata al bene demaniale da un nesso di strumentalità necessaria, non potendo detti utili essere realizzati se non mediante l’utilizzazione del bene demaniale.
L’appellante critica la sentenza impugnata, previa ricostruzione della genesi della propria costituzione, in attuazione dell’art. 13 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79 (cd. decreto “Bersani”) sul riassetto del settore elettrico, con attribuzione della proprietaria della Rete Elettrica di Trasmissione nazionale (RTN), come individuata dal decreto del ministero dell’industria del 25 giugno 1999 e ss.mm.. Esplicitata la natura dell’attività espletata, con precipuo riferimento al regime di concessione in relazione alla trasmissione e al dispacciamento dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale, l’appellante si è soffermata sull’evoluzione della regolazione in materia e, in specie, sui correlati obblighi di servizio pubblico, rimarcando che l’elettrodotto in questione fa parte integrante della RTN e che la sua costruzione ed esercizio sono considerati di preminente interesse nazionale al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale. Sulla base di articolate argomentazioni, incentrate, tra l’altro, sulla redditività dell’attività in questione e sul sistema tariffario stabilito in via unilaterale e inderogabile dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), l’appellante ha contestato l’interpretazione evolutiva seguita dal primo giudice, di segno contrario agli orientamenti in precedenza espressi dalla giurisprudenza amministrativa, soffermandosi su numerosi profili, sia giuridici sia fattuali, con precipuo riguardo anche all’oggetto della concessione de qua, venendo in rilievo cavi elettrici interrati, che ricadono integralmente nel sottofondo marino, i quali non arrecherebbero alcun intralcio all’uso indistinto del suolo e soprassuolo demaniale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 866 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.