Respinto il ricorso di Euromed Pharma per l'aggiudicazione di una fornitura di prodotti farmaceutici
Pubblicato il: 12/3/2024
Nel contenzioso, Euromed Pharma S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Toscano; la Regione Liguria è assistita dagli avvocati Marina Crovetto e Aurelio Domenico Masuelli; la Dompè Farmaceutici S.p.A. è difesa dagli avvocati Mauro Putignano e Sonia Selletti.
Con il decreto dirigenziale n. 3720 del 5 giugno 2023, la Regione Liguria ha indetto un appalto specifico, avente ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano - per un periodo di mesi ventiquattro, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi -, nell’ambito dei sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici.
Con riguardo al principio attivo, caratterizzante l’offerta del farmaco in questione, denominato “Treprostinil sodio” e “Treprostinil sale di sodio”, la stazione appaltante ha richiesto l’offerta di flaconi o fiale di volume pari a 20 ml o 20 mg.
L’odierna appellante, società Euromed Pharma S.r.l. (di qui in avanti, per brevità, Euromed), con riguardo ai lotti in esame, ha offerto il farmaco equivalente, denominato “Tresuvi”, con dosaggi ritenuti dalla stazione appaltante non conformi a quelli richiesti nel capitolato di gara, perché pari alla metà di quelli indicati dalla lex specialis.
Con la nota n. 243036 del 29 febbraio 2024, la stazione appaltante ha, perciò, escluso la ricorrente dalla gara, in quanto sarebbe stato offerto, come detto, un dosaggio differente da quello richiesto, aggiudicando la fornitura alla Dompè Farmaceutici, odierna società appellata.
Euromed, nel chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), l’annullamento del provvedimento di esclusione e la determina di aggiudicazione, ha dedotto un unico articolato motivo di censura.
Il Tribunale - assorbendo gli ulteriori motivi - ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, sul presupposto che la lex specialis di gara, là dove stabiliva il volume dei contenitori del farmaco richiesto (dosaggio da 20 ml), doveva ritenersi immediatamente lesiva e, pertanto, andasse impugnata tempestivamente.
L’appello di Euromed Pharma risulta infondato. L’oggetto del contendere si incentra sul rapporto, per vero, delicato tra le prescrizioni della lex specialis, che impongono le caratteristiche tecniche minime ex articolo 68 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e l’applicazione del principio di equivalenza, previsto dalla stessa disposizione normativa.
L’appello di Euromed Pharma risulta infondato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Euromed Pharma S.r.l., lo respinge e per l’effetto conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata. Condanna Euromed Pharma S.r.l. a rifondere in favore della Regione Liguria e della società Dompè Farmaceutici S.p.a. le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 6.000,00, da corrispondere alle controparti in parti uguali tra loro, oltre gli accessori come per legge.