Respinto l'appello di Orizon Maritimas Italia contro il Comune di Montebello Jonico
Pubblicato il: 12/5/2024
Nel contenzioso, Orizon Maritimas Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paolo Clarizia e Maria Ida Leonardo; il Comune di Montebello Jonico è assistito dall'avvocato Gianluigi Pellegrino.
Con ricorso al T.a.r. del Lazio – sede di Roma la Orizon Maritimas Italia s.a.r.l. impugnava il provvedimento prot. n.11015 del 7 settembre 2015, con cui il Comune di Montebello Jonico aveva rigettato la sua richiesta di concessione demaniale marittima di un’area di circa 5.000 mq nel Porto di Saline Joniche (foglio 68 p.lle 484 e 649) allo scopo di esercitare “attività di posa e ricovero, ed eventualmente rimessaggio, dei mezzi nautici da diporto, da pesca e/o commerciali, nonché secondariamente solo eventuale momentaneo deposito di materiali e generi vari per conto terzi”.
Il relativo procedimento aveva avuto origine dall’istanza del 20 dicembre 2007 avanzata alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e trasmessa per competenza, in data 20 gennaio 2010, al Comune di Montebello Jonico.
Il provvedimento di diniego era motivato con riferimento a tre profili.
In primo luogo, si evidenziava che una parte dell’area demaniale chiesta in concessione dalla società Orizon ricadeva entro la maggiore zona demaniale oggetto di richiesta di concessione da parte di altra società, la SEI s.p.a., in favore della quale, con nota del 18 aprile 2014 prot. n. 4385 (già impugnata dalla Orizon in separato giudizio), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva rilasciato nulla osta alla concessione, allo scopo di realizzare e gestire un terminale marino a servizio della centrale termoelettrica a carbone su terreno di proprietà privata, previo rilascio dell’autorizzazione unica il cui procedimento ex art. 1 del decreto legge 7 febbraio 2001 n. 7 era ancora in corso.
In secondo luogo si rilevava che su parte dell’area interessata era vigente l’ordinanza sindacale n. 61 dell’11 dicembre 2013, recante interdizione all’utilizzo dell’area stessa.
Infine, si aggiungeva che, qualora le due motivazioni ostative fossero state superate o fossero venute meno, il Comune avrebbe potuto rilasciare la concessione soltanto per mezzo di procedura ad evidenza pubblica prevista ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della navigazione.
La Orizon censurava il rigetto per tre motivi: in primo luogo, per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto l’ordinanza sindacale n. 613 non riguarderebbe l’area richiesta in concessione dalla ricorrente; in secondo luogo, per “incompetenza statale al rilascio della concessione demaniale marittima richiesta dalla SEI s.p.a. violazione degli artt. 1, comma 4, e 105 del d.lgs. n. 112/1998 e violazione dell’art.36 r.d. n. 327 del 30 marzo 1942 (codice della navigazione) e del suo regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. no 328/1952”; in terzo luogo, per “violazione dell’art 97 della costituzione- violazione del principio del legittimo affidamento- eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento”.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo - ritenuta la propria competenza sulla controversia ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. f), riguardando il giudizio atti connessi a quelli propedeutici al rilascio della concessione demaniale marittima per realizzare la detta centrale elettrica a carbone, alla stregua di quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale al fine di determinare la competenza “ben può ritenersi idonea anche una connessione sostanziale, relativa all’oggetto del processo, e cioè quando vi sia uno stretto legame tra gli interessi in gioco” - respingeva il ricorso, ritenendolo infondato nella sua parte demolitoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Orizon Maritimas Italia s.a.r.l. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) a favore del Comune di Montebello Jonico ed euro 3.000,00 (tremila/00) a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, oltre oneri e accessori se per legge dovuti.