Accolto il ricorso del Ministero dell'Agricoltura contro Sistema Cavallo S.r.l.
Pubblicato il: 12/7/2024
Nel contenzioso, la Società Cavallo S.r.l. è affiancata dagli avvocati Annalisa Lauteri e Matilde Tariciotti.
Il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 12559/2024.
Rilevato che l’appello proposto dall’amministrazione muove dal presupposto che, ai sensi dell’art. 1, commi 870-871 l. n. 234/2021 (decreto del 25.05.2022), la scelta di distribuire o meno le risorse residue per il 2022, dopo l’avvenuta erogazione della somma di € 2.783.124,32, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, implica una valutazione non vincolata, residuando la potestà discrezionale, variamente graduata nelle modalità, di corrispondere agli ippodromi di Livorno e Palermo, l’intera somma dell’originario stanziamento pari a € 4.000.000,00.
Viceversa la società appellata, gestore del complesso sportivo Ippodromo “Caprilli” di Livorno – ribadendo in appello la natura vincola dell’erogazione della residua, da cui l’azione proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione resistente in ordine all’istanza avanzata con atto del 6 ottobre 2023 – fonda la spettanza dell’erogazione sull’ art. 1, comma 4, del d.m. n. 237556 del 25 maggio 2022.
L’appello, discusso in Camera di consiglio del 14 novembre 2024, è fondato.
Vero è che il decreto del Direttore Generale del 17 giugno 2022, n. 275227 individua negli ippodromi “La Favorita” di Palermo” e “Federico Caprilli” di Livorno, gestiti rispettivamente dalle società di corse SIPET S.r.l. e Sistema Cavallo S.r.l., gli impianti ippici di nuova apertura nell’anno 2021, come eventuali destinatari della somma pari a complessivi €1.216.875,68.
Nondimeno, è incontestato che l’erogazione delle sovvenzioni in questione avviene mediante la conclusione di accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo.
Pertanto, la sussistenza di somme residue sul capitolo di spesa 2299 non sostanzia affatto il dovere di ripartizione ed assegnazione fra la Sistema Cavallo S.r.l. e la SIPET S.r.l.
Tanto più in ragione del fatto che, come dedotto dal Ministero appellante, la società appellata avrebbe dovuto impugnare il decreto n. 275227/2022 che definiva, in apicibus, gli importi della sovvenzione per le gli anni 2021 e 2022.
Sicché, allo stato, non sussiste l’obbligo dell’amministrazione appellante di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, di cui alla sentenza appellata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo, accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di prime cure proposto avverso il silenzio.