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Accolto l'appello di Servizinnova nella contesa con Telecom Italia


Pubblicato il: 12/9/2024

Nel procedimento, Servizinnova è affiancata dall'avvocato Carmelo Salerno; Telecom Italia è assistita dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria.

Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Calabria l’odierna appellante invocava l’annullamento del del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti inviata via pec in data 06.12.2023 e per la condanna alla ostensione degli atti.

Il primo giudice dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla documentazione depositata dall’odierna appellata con nota del 14 febbraio 2024, mentre accoglieva in parte le domande in questione con conseguente annullamento diniego tacito di accesso e ordine a Telecom Italia di consentire l’ostensione di copia del contratto di somministrazione di servizi di telefonia e linea internet vigente tra le parti alla data della richiesta del trasloco di linea del 17.03.2022. Quanto alla disciplina delle spese di lite il TAR le compensava per “…la particolarità della questione trattata”.

Avverso la statuizione sulle spese di lite propone appello l’originaria ricorrente, che evidenzia come il principio che regola la condanna alle spese è quello della soccombenza, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., secondo il quale il giudice provvede sulle spese a norma degli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c. Questo principio conosce eccezioni in caso di soccombenza reciproca e di accoglimento parziale della domanda ovvero nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. che, però, nella fattispecie non sussisterebbero. In ogni caso il TAR non avrebbe esternato alcuna motivazione a sostegno della sua decisione di compensare le spese di lite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Condanna Telecom Italia S.p.a., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 5.000/00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge in favore dell’appellante da distarsi a favore del procuratore costituito.