Improvvisa dichiarazione di carenza di interesse nel contenzioso per le autorizzazioni a Wind Tre
Pubblicato il: 12/10/2024
Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Sartorio; il Comune di Buonabitacolo è difeso dall'avvocato Ennio De Vita.
Considerato che con memoria del 9 ottobre 2024 l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Valutato che l’appellata ha chiesto la condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Considerato che la valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di soccombenza virtuale postula l'esperimento di un giudizio di tipo prognostico su quello che sarebbe stato l'esito del processo, se esso fosse proseguito sino al suo sbocco naturale, ossia la pronuncia di una sentenza. Il giudice che, a valle di tale riflessione, si convinca che, qualora non fosse intervenuto il fatto extraprocessuale che ha fatto conseguire al privato il bene della vita cui aspirava, il giudizio si sarebbe certamente chiuso con una pronuncia favorevole al privato stesso, deve pertanto condannare la parte pubblica, virtualmente soccombente, a rifondere le spese di lite.
Rilevato che risulta corretta l’affermazione del giudice di prime cure secondo la quale l’istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia, di cui all'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003, si intende accolta, con formazione di un provvedimento tacito di silenzio-assenso, qualora entro il termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato un provvedimento espresso di diniego; tale istanza dà inoltre avvio a un procedimento in cui, per esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa autorizzatoria, si concentra anche la valutazione dei profili edilizi connessi alla realizzazione del progetto presentato.
Valutato che non può convenirsi con la prospettazione comunale secondo la quale la disciplina regolamentare comunale prevarrebbe su quella contenuta nella legge statale, tanto da dover ritenere necessario il rilascio del permesso di costruire.
Valutato che risulta condivisibile la disapplicazione operata dal primo giudice della disciplina regolamentare comunale approvata con delibera consiliare n. 12/2017.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.000/00 (tremila/00) oltre accessori di legge in favore dell’appellata.