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Rigettato l'appello di AGCOM contro Boldyn Networks Italia S.p.A.


Pubblicato il: 12/11/2024

Nella vertenza, Boldyn Networks Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Santi Dario Tomaselli; Vodafone Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi, Marco Sica, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano; Wind Tre S.p.A. è difesa dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesca Isgrò e Claudio Costantino e Iliad Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Renzo Ristuccia e Mario Di Carlo.

Con istanza inoltrata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) datata 5 dicembre 2023, Boldyn Networks s.p.a. chiedeva alla medesima Autorità l’ostensione «di tutti gli atti, eventuali comunicazioni, documenti e/o verbali redatti e/o acquisiti nel corso del procedimento avviato da[ll’] Autorità nell’ambito del procedimento di ausilio per la stipula della convenzione ATAC per la copertura di rete nelle Aree Metro».

L’istanza era proposta ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241 del 1990 e dell’art. 5 d. lgs. n. 33 del 2013.

In relazione ai presupposti per l’accesso documentale, Boldyn Networks s.p.a. evidenziava nella predetta istanza: di essere operatore economico «capogruppo del RTI con Italian Facility Management s.p.a.» nell’ambito della procedura ex art. 183, comma 15, del d.lgs. 50 del 2016, finalizzata alla realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture di connettività di ultima generazione, abilitanti il 5G e il Wi-Fi nel territorio comunale di Roma Capitale; che con determinazione […] del 1° agosto 2023 Roma Capitale […] disponeva l’aggiudicazione del contratto di concessione relativo alla procedura di project financing finalizzata alla realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di infrastrutture di connettività di ultima generazione, abilitanti il 5G e il Wi-Fi nel territorio comunale di Roma Capitale».

Con nota del 18 dicembre 2023, AGCOM rigettava l’istanza di accesso risultando essa «inammissibile», sul rilievo, tra l’altro, che: la documentazione richiesta sarebbe originata da un procedimento di risoluzione di una controversia, rispetto al quale la società richiedente sarebbe rimasta del tutto estranea; poiché nel caso di specie si sarebbe trattato di esibire «memorie defensionali depositate dalle parti e di verbali di un procedimento avente natura paragiurisdizionale e inter partes nell’ambito di una controversia ex art. 26 del Codice delle comunicazioni elettroniche», l’accesso sarebbe stato ab origine precluso dalla disciplina regolamentare interna.

Boldyn Networks Italia s.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento, detto diniego, deducendo che: a) per un verso, AGCOM non avrebbe potuto opporre quale limite all’accesso l’estraneità della predetta Boldyn al procedimento di risoluzione della controversia tra ATAC e i c.d. MNO (Mobile-Network Operator), considerato che "il diritto difensivo va tutelato con riferimento, non alla relazione procedimentale con l’istante, ma all’interesse giuridico da tutelare"; b) il diniego sarebbe stato disposto in violazione della disciplina in materia di accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990; c) per altro verso, il diniego sarebbe stato privo di motivazione, anche con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato formulata ai sensi dell’art. 5 ss. d.lgs. n. 33 del 2013, atteso che l’Amministrazione non avrebbe esplicitato le ragioni del diniego in relazione a tale specifico aspetto.

Il T.a.r. per il Lazio, accoglieva il ricorso con declaratoria dell’obbligo, da parte di AGCOM, di riesaminare l’istanza di accesso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta. Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti di ATAC s.p.a.