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Improcedibilità del ricorso di Swisslog Healthcare AG in merito all'appalto per la fornitura di un sistema per la logistica dei farmaci e dei presidi degli ospedali


Pubblicato il: 12/13/2024

Nel contenzioso, Swisslog Healthcare AG è affiancata dagli avvocati Francesco Setti e Giovanni Mania; l'ASL Napoli 1 Centro è difesa dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone; Antares Vision S.p.A. è assistita dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Lara Bonoldi e Andrea Manzi.

Con delibera n. 532 del 30 marzo 2023, la ASL Napoli 1 ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di Euro 3.355.000,00 (di cui Euro 3.187.250,00 di base d’asta ed Euro 167.750,00 per oneri di sicurezza), avente ad oggetto la fornitura e la manutenzione full risk per 5 anni di un “sistema per la logistica Integrata dei Farmaci e dei Presidi occorrente all’Ospedale Del Mare”.
Alla gara hanno presentato offerta Swisslog Healthcare A.G. Sede Secondaria Italiana, un’ATI avente come mandataria Becton Dickinson Italia S.p.a. e mandanti Ipsa e Gpi S.p.a. nonché Antares Vision S.p.a.

La determina di aggiudicazione ha costituito oggetto del ricorso (R.G. n. 4813/2023) proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania da Swisslog, la quale, pur in un quadro conoscitivo non completo della documentazione di gara (essendo stata la sua istanza di accesso solo parzialmente evasa dalla stazione appaltante, tanto da costringerla a formulare istanza ex art. 116 c.p.a.), ne ha contestato la legittimità deducendo la carenza in capo alla aggiudicataria del requisito di capacità tecnica di cui all’art. 7.3 del Capitolato, il quale richiedeva ai concorrenti di presentare un “Elenco delle principali forniture analoghe, oggetto dell’appalto effettuate negli ultimi tre anni, riferiti al triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati per un importo minimo non inferiore al 30% per i lotti a cui si partecipa”.

Il T.A.R., con l’ordinanza n. 6751 del 6 dicembre 2023, accoglieva l’istanza ex art. 116 c.p.a. proposta dalla ricorrente con il gravame introduttivo, “limitatamente alla documentazione resa dalla aggiudicataria a comprova dei requisiti di gara di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara”

Con i successivi motivi aggiunti, la ricorrente deduceva che la carenza del suddetto requisito partecipativo in capo alla aggiudicataria era risultata confermata dall’esame della documentazione relativa alla comprova del medesimo messa a disposizione dalla stazione appaltante a seguito della predetta ordinanza del T.A.R..

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4285/2024 e sul relativo appello incidentale: in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il primo; dichiara l’improcedibilità del secondo. Spese del giudizio di appello compensate.