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Respinto il ricorso di Chef Express in materia di integrazione salariale


Pubblicato il: 12/5/2024

Nel procedimento, Chef Express S.p.A. è affiancata dagli avvocati Federico Mazzella e Leonardo Vesci. L'Inps è difesa dagli avvocati Dario Marinuzzi, Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo.

La società Chef Express S.p.a., con istanza del 15 febbraio 2022, ha chiesto all’INPS di Roma di essere autorizzata al pagamento dell’assegno di integrazione salariale in favore dei propri dipendenti impiegati presso l’Aeroporto “G.B. Pastine” sito in Ciampino (RM), per il periodo intercorrente dal 10 gennaio al 10 aprile 2022, indicando quale causale della sospensione: “per impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità” ed inviando la necessaria informativa sindacale alle sigle FILMCAMS-CGIL e UILTUCS-UIL.

A fondamento della richiesta, la società ha indicato la riduzione dei voli in transito presso l’aeroporto di Ciampino ed il conseguente calo di clientela, precisando di trovarsi nella necessità di fare ricorso agli ammortizzatori sociali a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 16 settembre 2021, causa della suddetta riduzione.

Dopo aver richiesto un supplemento istruttorio, l’INPS, con il provvedimento FIS1188479-2023/2023 del 27 giugno 2023, prot. INPS. 7000.27/06/2023.0206486 ha respinto la domanda, ritenendo la causale “impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità” non integrabile, in quanto la sentenza del Consiglio di Stato allegata aveva avuto ad oggetto il contenimento e l’abbattimento del rumore dell’Aeroporto di Ciampino, con ripercussioni solo secondarie sulle attività commerciali presenti all’interno della struttura.

Avverso i due dinieghi Chef Express S.p.a. ha proposto due distinti ricorsi dinanzi al T.a.r. per il Lazio, Roma (NRG 11501/2023 in relazione al primo provvedimento e NRG 11502/2023 in relazione al secondo) deducendo la violazione dei principi di buona fede e correttezza dell’azione amministrativa, l’omissione delle garanzie partecipative previste dalla legge generale sul procedimento amministrativo, la violazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 per scorretto espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale (avendo la società comunicato alla UILTUCS.UIL ed alla FILCAMS.CGIL uniche RSA presenti in loco), la violazione del principio di proporzionalità, la violazione degli artt. 29 del D.Lgs. n. 148/2015 e 8 del D.M. 95442/2016, cui le proprie domande dovevano ritenersi conformi, con conseguente illogicità ed ingiustizia manifesta delle decisioni impugnate.

Il T.a.r. adito ha respinto entrambi i ricorsi con identiche decisioni (rispettivamente il primo con la sentenza n. 3350/2024 ed il secondo con la sentenza n. 3353/2024), ritenendo la richiesta di intervento riconducibile ad una causa esogena all’impresa, colpita da una riduzione dell’utile quale conseguenza soltanto riflessa della contrazione dei voli commerciali giornalieri in esecuzione del “Piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore dell’aeroporto G.B. Pastine di Ciampino”, approvato con D.M del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 345 del 18 dicembre 2018, divenuto definitivo ed inoppugnabile all’esito del doppio grado di giudizio amministrativo concluso dalla sentenza della Sezione Quarta del Consiglio di Stato n. 6976 del 18 ottobre 2021, con la conseguenza che la società non aveva dimostrato l’avvenuta sospensione dell’attività di impresa o l’impraticabilità dei locali in uso per ordine della pubblica autorità.

Con distinti atti di appello, ritualmente notificati, la società ha impugnato le decisioni affidando il gravame a tre motivi di ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.