Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il CdS respinge il ricorso di Stago Italia S.r.l. contro ASL Città di Torino


Pubblicato il: 12/6/2024

Nel contenzioso, Stago Italia S.r.l. Unipersonale è affiancata dagli avvocati Sergio Fienga e Alessandro Zuccaro; l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino è assistita dagli avvocati Mario Eugenio Comba e Matteo Chiosso; la società Instrumentation Laboratory S.p.a. è difesa dall'avvocato Piero Fidanza.

Stago Italia S.r.l. Unipersonale ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” (ASL Torino) ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici vari e suddivisa in nove lotti.

Classificatasi al secondo posto della graduatoria in relazione al lotto 1.2 (avente ad oggetto la fornitura di “test di coagulazione” per il fabbisogno dei laboratori siti in taluni presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria), dietro la società Instrumentation Laboratory S.p.a. (IL), Stago ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Piemonte, rubricato al RG n. 106/2022, deducendo profili di violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alle valutazioni effettuate dalla Commissione di gara sui criteri nn. 4, 5, 7, 13 (binari), n. 2 (discrezionale) e n. 19 (proporzionale); in subordine, la società ha chiesto l’annullamento della lex specialis di gara, poiché atta a conferire alla Commissione un potere di valutazione abnorme e non adeguatamente definito.

Con la sentenza n. 838 del 9 ottobre 2022 il T.a.r. ha accolto il gravame, ritenendo fondate le censure di difetto d’istruttoria e di motivazione in relazione al giudizio di non equivalenza espresso sui criteri di tipo binario, con assorbimento delle restanti doglianze relative al criterio discrezionale ed a quello proporzionale.

In esito a tale pronuncia, con deliberazione n. 203/02.07/2023 del 14 febbraio 2023, l’ASL di Torino ha confermato, previa rideterminazione, i punteggi originariamente assegnati e, per l’effetto, l’aggiudicazione in favore di IL del Lotto 1.2. Stago ha impugnato la nuova aggiudicazione e, in subordine, la legge di gara, chiedendone l’annullamento, lamentando il carattere solo apparente delle nuove valutazioni espresse dai Commissari di gara, i quali si erano limitati a rinnovare il giudizio di non equivalenza precedentemente espresso sui criteri binari.

Con la decisione in questa sede impugnata, il T.a.r. per il Piemonte ha respinto il gravame, ritenendo la nuova aggiudicazione correttamente preceduta da una rinnovata valutazione degli atti di gara, nei limiti degli spazi discrezionali di riedizione del potere delineati dalla precedente sentenza del T.a.r. n. 838/2023, che non aveva inciso sul merito delle valutazioni espletate dal seggio di gara in relazione alle soluzioni tecniche offerte.

Stago ha impugnato la sentenza, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 95 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione falsa applicazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddizione in atti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.