Respinto il ricorso di Eni Plenitude relativo alle norme "anti-frazionamento" per impianto eolico
Pubblicato il: 12/6/2024
Nella vertenza, Eni Plenitude Technical Services S.r.l. (PLT Engineering S.r.l.) è affiancata dall'avvocato Germana Cassar; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Clizia Calamita Di Tria e Antonio Pugliese.
L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso da questa proposto contro il diniego di accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 per un suo impianto eolico in applicazione delle norme sul c.d. “anti-frazionamento”.
La società ha realizzato tre impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 59,9 kW ciascuno, denominati “Di Cello 1”, “Di Cello 2” e “Di Cello 3”, nel Comune di Marcellinara. In particolare, i tre impianti sono stati autorizzati alla costruzione e all’esercizio dal Comune con procedura abilitativa semplificata-p.a.s. in base a istanze presentate tutte in data 8 agosto 2014 dal medesimo soggetto (rispettivamente, prot. 4968, 4969 e 4970) e sono entrati in esercizio il 10 novembre 2016, il primo, e il 25 novembre 2016, gli altri. La richiesta di accesso ai meccanismi d’incentivazione è stata presentata il 6 dicembre 2016, per l’impianto “Di Cello 1”, e il 2 dicembre 2016, per gli impianti “Di Cello 2” e “Di Cello 3”.
Con tre diversi provvedimenti del 31 maggio 2017, preceduti dal “preavviso di rigetto”, il G.s.e. ha respinto le istanze, ritenendo che gli impianti della società fossero da considerarsi un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma di ciascuno, che era stato oggetto di un artato frazionamento in violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti, secondo cui gli incentivi decrescono con l’aumentare delle dimensioni degli impianti.
Con tre distinti ricorsi proposti dinanzi al T.a.r. (iscritti a ruolo con r.g. n. 7563, 7565 e 7655 del 2017) la società ha impugnato i dinieghi.
La società ha proposto appello contro la sentenza, chiedendo la concessione di misure cautelari.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore del G.s.e. nella misura di 3.000 euro, oltre oneri e accessori di legge; dispone la compensazione nei confronti dei Ministeri.