Respinto il ricorso di Telecom Italia contro l'AGCM e AGCOM per il rilievo di una pratica commerciale scorretta sulla connettività in fibra ottica
Pubblicato il: 12/7/2024
Nella vertenza, Telecom Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Arturo Leone, Simone Cadeddu e Federico Marini Balestra.
Con ricorso in appello n. R.g. 2505/2023 la società Telecom Italia S.p.a. ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. I, 6 dicembre 2022 n. 16240, con la quale il TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 4091/2018), proposto dalla predetta società, ai fini dell’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27062 del 28 febbraio 2018.
L’AGCM, in seguito ad una segnalazione della società Open Fiber S.p.a., avviava nei confronti di TELECOM, con atto dell’8 giugno 2017, un procedimento (PS10696), finalizzato all'accertamento di un'eventuale scorrettezza della pratica commerciale consistente “nell’aver utilizzato, in relazione alle campagne pubblicitarie 'TIM SMART FIBRA', 'TIM SMART FIBRA PLUS', 'TIM SMART FIBRA E MOBILE' e altre offerte similari, claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettendo di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto.
Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non è stata data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata”, in asserita violazione delle previsioni recate dagli artt. 20, 21 e 22 d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (recante il Codice del consumo).
A fronte di tali contestazioni, riferisce la società appellante, TELECOM procedeva, dapprima, a depositare in data 24 luglio 2017 una proposta preliminare di impegni e quindi, in data 28 luglio 2017, una memoria difensiva con la quale contestava puntualmente la fondatezza dei rilievi sollevati dall’Autorità ribadendo la correttezza e lealtà verso i consumatori del proprio operato.
Successivamente, con atto di integrazione della comunicazione di avvio del procedimento del 5 luglio 2017, AGCM ha inteso estendere l’oggetto del già avviato “procedimento ai comportamenti che Telecom ha posto in essere, in relazione alla campagna promozionale, avviata a metà giugno 2017, che pubblicizza, attraverso i consueti canali di comunicazione, l’offerta 'TIM SMART FIBRA E MOBILE', e che consistono nell’aver utilizzato il claim 'Fibra 1000 MEGA' volto ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e il raggiungimento della massima prestazione in termini di velocità e affidabilità della connessione omettendo di informare adeguatamente i consumatori circa le limitazioni derivanti dalla tecnologia di trasmissione utilizzata, le limitazioni geografiche connesse alla rete e le reali potenzialità del servizio offerto, inclusa l’effettiva velocità di navigazione”.
Nei confronti della suindicata decisione sanzionatoria di AGCM insorgeva TELECOM proponendo ricorso al TAR per il Lazio, attesa la evidente illegittimità del ridetto provvedimento.
Il TAR per il Lazio, con la sentenza 6 dicembre 2022 n. 16240 respingeva il ricorso ritenendo infondate tutte le censure dedotte dalla società ricorrente.
Propone ora appello TELECOM nei confronti della sentenza n. 16420/2022 chiedendone la riforma, stante l’erroneità della decisione assunta dal primo giudice, oltre a chiedere l’accoglimento del ricorso in quella sede proposto e il conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato dall’Antitrust.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (R.g. n. 2505/2023), come indicato in epigrafe, lo respinge. Condanna la società Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida nella misura complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge se dovuti.