La Cassazione si pronuncia sul contenzioso tra AE e il Calzaturificio Loncar Due S.p.A.
Pubblicato il: 11/20/2024
Nella vertenza, Calzaturificio Loncar Due S.p.A. è affiancata dall'avvocato Edgardo Ruozzi.
A seguito di pvc del 26 luglio 2011, la D.P. di Modena contestava a Calzaturificio Loncar Due s.r.l. acquisti effettuati senza applicazione dell'iva in mancanza dei requisiti di esportatore abituale ex art. 2, comma 2, l. n. 28 del 1997, per gli anni 2006, 2007 e 2008. La contribuente comunicava adesione al PVC e versava la relativa imposta per gli anni 2006 e 2007 in data 7 ottobre 2011 e 9 gennaio 2012, presentando in data 13 marzo 2012 istanza di rimborso ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il 26 febbraio 2013 l'Ufficio di Modena notificava provvedimenti di diniego per decadenza dal diritto al rimborso, ai sensi dell’art. 21, comma 2, cit. e dell’art. 16, comma 6, DPR n. 636 del 1972.
La contribuente spiegava impugnazione, che la CTP di Modena, con la sentenza n. 399 del 27 giugno 2014, accoglieva.
“L’Ufficio” – leggesi in particolare nel ricorso – “proponeva appello alla CTR, tralasciando la questione della tempestività dell'istanza e sostenendo nel merito il difetto d[e]i presupposti del rimborso. A tal fine eccepiva l'inapplicabilità retroattiva della più favorevole disciplina introdotta dal d.l. 1/2012 in modifica dell'art. 60 comma 7 del DPR 633/1972, la quale […] avrebbe semmai consentito la rivalsa da parte del cedente e la conseguente detrazione (e comunque non il rimborso) per il cessionario della maggiore iva corrisposta in conseguenza di accertamento definitivo”.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con due motivi, cui resiste con articolato controricorso la contribuente.
La Cassazione accoglie il secondo motivo, rigettato il primo. In relazione al motivo accolto, annulla e cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

