Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di Campania Alimentare contro il Ministero della Difesa


Pubblicato il: 12/10/2024

Nel contendere, Campania Alimentare S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luca Tozzi.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Campania Alimentare s.r.l. e dalla società Petrazzuolo Alfonso e Gennaro s.r.l. contro il Ministero della Difesa per l’annullamento del provvedimento prot.n. 0004719 del 18.7.2022 con cui il Ministero ha respinto l'istanza di aggiornamento/revisione dei prezzi praticati formulata dalla ricorrente in data 23.3.2022 e del provvedimento prot. n. 6315 del 27.9.2022 con cui il Ministero ha riscontrato la nota prot. n. 961/is del 21.9.2022 e confermato il precedente provvedimento di diniego, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione dei prezzi da parte della S.A. e per l'accertamento, anche in via incidentale ex art. 8 c.p.a., della nullità dell'art. 4 del contratto nella parte in cui dispone che “i prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'esecutore a suo rischio e sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che l'esecutore non abbia tenuto presente”.

Il tribunale, dopo aver escluso l’esistenza di un obbligo di revisione prezzi nella vigenza dell’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché l’esistenza di clausole revisionali o di rinegoziazione delle condizioni contrattuali nella fonte contrattuale regolante i rapporti tra le parti del presente giudizio, ha ritenuto che la ricorrente non avesse interesse alla dichiarazione di nullità dell’art. 4 del contratto del 29 gennaio 2020, in quanto, anche a voler ipotizzare la dedotta nullità parziale, l’eliminazione della clausola avrebbe lasciato inalterato il restante impianto del contratto “che non ha nel suo contenuto alcuna clausola revisionale”. Il motivo è stato perciò dichiarato inammissibile.

 Esso è stato ritenuto anche infondato perché l’art. 4 in contestazione era stato inserito nel contratto in “doverosa applicazione” dell’art. 103 del d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture), senza che la parte ricorrente avesse dato prova dell’illegittimità della disposizione regolamentare recepita dal contratto.

 Disattesa, infine, una questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla parte ricorrente rispetto all’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, il ricorso è stato respinto e le spese processuali sono state poste a carico della ricorrente ed a favore del Ministero della Difesa.

 La società Campania Alimentare s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del r.t.i. con la società Petrazzuolo Alfonso e Gennaro s.r.l., ha proposto appello con sei motivi e riproposizione delle domande non esaminate in primo grado. Il Ministero della Difesa ha resistito all’appello.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.