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Respinto il ricorso contro Eos Energia per l'installazione di un impianto eolico in Basilicata


Pubblicato il: 12/16/2024

Nella vertenza, il Ministero della Cultura è affiancato dall'Avvocatura Generale dello Stato; Eos Energia S.r.l. è assistita dall'avvocato Antonio Cosimo Cuppone.

Il Ministero della Cultura ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Basilicata n. 00027/2021, relativa alla proroga della VIA e del termine di avvio dei lavori per l'installazione di un impianto eolico.

Il TAR adito dalla società accoglieva la censura di difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, rilevando che: i) la mera esistenza nella zona di manufatti di rilievo non è di per sé sufficiente a fondare il diniego, dovendosi dare conto delle effettive interferenze tra l’impianto e i beni culturali segnalati; ii) improprio è il richiamo, riportato nel contestato parere, alla verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non vertendosi in materia di contratti pubblici; iii) nel parere si lamenta la carenza dell’analisi delle aree e dei siti non idonei ai sensi della LR 54/2015, ma la Regione, nella richiesta di integrazioni documentali del 6 giugno 2019, non ha richiesto tale documento, la cui mancata produzione, pertanto, non può essere elevata ad autonoma ragione di valutazione sfavorevole.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Ministero della Cultura al pagamento, a favore di Eos Energia s.r.l., delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.

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