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Respinto il ricorso di Allevamenti L'Ariete contro il Comune di Etroubles


Pubblicato il: 12/17/2024

Nel contenzioso, Società Agricola Allevamenti L'Ariete è affiancata dagli avvocati Giorgio Vecchione e Riccardo Vecchione; il Comune di Etroubles è assistito dall'avvocato Gianni Maria Saracco.

La società agricola allevamenti L’Ariete impugna sentenza in epigrafe indicata che ha respinto la domanda di risarcimento del danno derivante dall’esclusione della medesima dalla procedura bandita dal Comune di Etroubles con avviso d’asta del 12 febbraio 2020, avente ad oggetto l’affitto, ad uso agricolo, dell’alpeggio comunale denominato “Comba German” e dei pascoli denominati “Molline”.

L’esclusione veniva disposta in quanto la ricorrente, risultata aggiudicataria provvisoria, non aveva fornito, in sede di verifica dei requisiti di partecipazione, la documentazione attestante la disponibilità-dichiarata nella domanda - dei capi di bestiame, non risultando idonee allo scopo le schede di stalla trasmesse.

Il TAR adito respingeva il ricorso rilevando che: i) le dichiarazioni di messa in disponibilità sono state allegate solo in corso di giudizio, pur riportando una data precedente (25-26 febbraio 2020) e non sono comunque idonee a provare il possesso dei requisiti al momento della procedura; ii) l’accordo oggetto di tali dichiarazioni non integra un titolo di disponibilità riconducibile alle categorie civilistiche (proprietà, possesso, detenzione) che restano le uniche valutabili ai fini dei requisiti dell’avviso d’asta; iii) in ogni caso, la necessaria prova della disponibilità de qua - non surrogabile né dagli elenchi prodotti in sede di verifica (schede stalla con parziale indicazione della distinta titolarità) né dalla forma verbale, secondo gli usi del relativo titolo – non risulta adeguatamente fornita nello specifico segmento procedurale di riferimento; iv) non rileva la dedotta sospensione dei termini procedimentali legati alla legislazione emergenziale, poiché si trattava di un documento in tesi già esistente e di pronta esibizione.

Con l’appello in trattazione la società chiede la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi con cui ripropone, nella sostanza, le doglianze di primo grado disattese dal TAR: I. Error in iudicando: violazione di legge con riferimento all’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23; violazione di legge con riferimento all’art. 3 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241, da intendersi anche quale eccesso di potere sotto il profilo della assoluta carenza di istruttoria e di motivazione; travisamento di fatti e circostanze, ingiustizia grave e manifesta.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.