Accolto in parte l'appello della IPAS S.p.A. per l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente
Pubblicato il: 12/10/2024
Nel contenzioso, la società IPAS S.p.A. è affiancata dall'avvocato Carmelina Di Gifico; il Comune di Gallipoli è assistito dall'avvocato Alfredo Caggiula.
Con il ricorso in epigrafe la IPAS S.p.A. (d’ora in avanti “IPAS” o “Società”) ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, n. 265/2023 del 23 febbraio 2023, chiedendone l’annullamento e/o la riforma in parte qua.
In sintesi, la Società impugnava innanzi al T.A.R. il provvedimento del Comune di Gallipoli (LE) del 13 ottobre 2021 recante rigetto dell’istanza da essa avanzata per l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente, nonché gli atti presupposti e connessi, tra i quali in specie i pareri negativi resi dalla Polizia Locale in data 10 settembre e 28 settembre 2021. La IPAS formulava domanda cautelare, che veniva accolta dall’adito Tribunale con ordinanza n. 52/2022 del 26 gennaio 2022, la quale sospendeva gli atti impugnati, “facendo salvi i successivi provvedimenti, adeguatamente motivati, del Comune di Gallipoli”.
Quest’ultimo procedeva dunque al riesame della fattispecie, all’esito del quale adottava in data 9 maggio 2022 un nuovo provvedimento di diniego, gravato dalla Società con ricorso per motivi aggiunti, unitamente agli atti presupposti e connessi, ivi compresi il nuovo parere negativo della Polizia Locale del 3 aprile 2022 e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 36/2013, agli artt. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15 e 22, ove tali articoli fossero intesi come aprioristicamente ostativi al rilascio delle autorizzazioni ad installare gli impianti pubblicitari.
L’adito T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, con la sentenza oggetto del presente appello ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio, poiché gli atti con esso impugnati (e segnatamente il diniego originario) sono stati superati dalle determinazioni assunte dal Comune in sede di riesame della fattispecie conseguente all’accoglimento dell’istanza cautelare. Ha invece respinto il ricorso per motivi aggiunti, attesa l’infondatezza delle censure dedotte, per essere il nuovo diniego emanato dal Comune esente dal dedotto deficit istruttorio e motivazionale, nonché da manifesti profili di illogicità e irragionevolezza: ciò, alla stregua del parere negativo di viabilità espresso dal Comando di Polizia Locale con nota del 3 aprile 2022 (richiamata dal provvedimento di diniego), che ha evidenziato in modo dettagliato, in base alle caratteristiche di ogni singolo impianto pubblicitario proposto ed alla relativa zona di collocazione, i pregiudizi derivanti in termini di sicurezza della circolazione a seguito della loro installazione.
Nell’appello la Società contesta l’iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure nella parte in cui ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, deducendo i seguenti vizi con riferimento esclusivo ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini specificati in motivazione. Compensa le spese del doppio grado del giudizio.

