Il CdS accoglie l'appello di S.I.L.E.M. S.r.l. e respinge il ricorso di Ca.Ti.Fra. S.r.l.
Pubblicato il: 12/11/2024
Nel contenzioso, S.I.L.E.M. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia, Vittorio Milardi e Fabio Saitta; Ca.Ti.Fra. S.r.l. è assistita dall'avvocato Umberto Ilardo.
Con decreto n. 192 del 4 agosto 2023, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina ha indetto una procedura aperta, ex art. 71 d.lgs. n. 36 del 2023, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, dell’intervento denominato “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello scivolo 0 nel porto di Villa San Giovanni (RC)”, CIG: 988769910.
L’appalto è stato ammesso a finanziamento statale con decreto del MIT del 30/07/2022, n.172, a valere sulle risorse del PNRR – MISURA M5C3 - Interventi per le zone economiche speciali (ZES) – Accessibilità al Porto di Villa San Giovanni, la cui aggiudicazione era da determinarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con il metodo dell’inversione procedimentale.
Alla gara hanno partecipato quattro concorrenti, a cui la Commissione di gara ha attribuito il seguente punteggio: SI.LE.M. S.r.l. punti 55,602; Franco Giuseppe S.r.l punti 45,339; Ca.Ti.Fra. S.r.l., punti 40,662; Nikante Costruzioni punti 28,271, con conseguente aggiudicazione a SI.LE.M. S.r.l..
Con ricorso innanzi al Tar per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, Ca.Ti.Fra. S.r.l., terza in graduatoria, richiedeva l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore della S.I.L.E.M. S.r.l., nonché di tutti i verbali delle sedute di gara, pubbliche e riservate, di attribuzione dei punteggi e della graduatoria stilata ed approvata, assumendo in via prioritaria che le prime due graduate avrebbero dovuto essere escluse per aver formulato offerta economica contrastante con la lex specialis di gara, ovvero per avere considerato quale importo soggetto a ribasso anche il costo della manodopera che invece doveva essere scomputato dal costo ribassabile.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, con la sentenza 8 febbraio 2024 n. 120, ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo, di carattere assorbente, ritenendo inoltre che non potessero ricorrere i presupposti per il soccorso istruttorio, non essendo configurabile il mero errore materiale ed essendo equivoca la volontà espressa dall’offerente.
S.I.L.E.M. S.r.l. ha interposto appello avverso tale sentenza, articolando due motivi di appello volti a contestare, il primo, la motivazione della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che la commissione di gara avesse manipolato la sua offerta economica per renderla conforme alla lex specialis di gara (che non prevedeva il ribasso dei costi della manodopera) ed in ogni caso a contestare la sentenza di prime cure laddove aveva affermato che l’importo della manodopera non era ribassabile e, il secondo, il capo della sentenza che aveva escluso la possibilità per la stazione appaltante di espletare il soccorso istruttorio, non essendo riscontrabile un mero errore materiale riscontrabile ictu oculi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e in parte respinge e in parte dichiara inammissibili i motivi assorbiti in primo grado e riproposti da Ca.Ti.Fra. S.r.l. e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.