Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Inammissibile il ricorso di Diffusione Terra di Lavoro contro AGCM in tema Monitoring Trustee


Pubblicato il: 12/12/2024

Nel contenzioso, la società Diffusione Terra di Lavoro S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alberto Pera, Antonio Lirosi, Pietro De Corato e Marco Pio Marrano; la PRESS-DI Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. è difesa dagli avvocati Michele Carpagnano, Luca Pocobelli e Ilaria Gobbato; la Mondadori Media S.p.A. è assistita dagli avvocati Riccardo de Vergottini e Marco Petitto.

Con il ricorso in appello n. R.g. 5102/2024, la società Diffusione Terra di Lavoro (DTL) ha chiesto la riforma dell’ordinanza 30 maggio 2024 n. 11002 pronunciata nel giudizio di esecuzione (n. R.g. 2090/2024) promosso dinanzi al TAR per il Lazio dalla società Diffusione Terra di Lavoro S.r.l., ai fini dell’“ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 223, del 4 gennaio 2024, che, in parziale accoglimento del ricorso R.G. n. 7877/2023, ha accertato l’assenza dei requisiti di imparzialità e di indipendenza del Monitoring Trustee (…) e ha annullato in parte qua […] i provvedimenti impugnati”.

La DTL è una società operante nel mercato della distribuzione locale di quotidiani e periodici in virtù di appositi accordi di distribuzione siglati con diversi distributori nazionali.

La predetta società riferisce che, in data 14 gennaio 2022, le società Mondadori, Artoni Group e SRH (queste ultime facenti parte del medesimo gruppo) avevano comunicato all’Autorità, ai sensi dell’art. 16, comma 1, l. 287/1990, di voler procedere ad un’operazione di concentrazione che prevedeva la cessione, da parte di Mondadori ad Artoni, di una partecipazione complessiva pari al 51% di Press-Di, le cui quote sociali erano inizialmente detenute al 100% da Mondadori Media S.p.a.

Il TAR quindi, con la sentenza 4 gennaio 2024 n. 223, ha accolto in parte il ricorso proposto da DTL, con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati (in particolare il provvedimento del 22 marzo 2023), disponendo conseguentemente che l’Autorità tornasse a provvedere alla nomina del Monitoring Trustee.

La DTL proponeva due distinti ulteriori giudizi: ricorso in appello (n. R.g. 1634/2024) nei confronti della sentenza n. 223/2024 e, in particolare, con riferimento a quella parte di detta decisione in cui il primo giudice ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso (quindi, e ovviamente, fatta esclusione della censura la cui ritenuta fondatezza ha indotto il giudice di primo grado ad accogliere in parte l’impugnativa) e non ha annullato integralmente i provvedimenti in quella sede impugnati (in particolare gli atti dell’AGCM del 21 marzo 2023); ricorso per l’esecuzione della (stessa) sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la “nullità/inefficacia della delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Rif. n. C12422B, recante “C12422B Mondadori Media – Artoni Group/Press–Di Distribuzione Stampa e Multimedia. Ottemperanza al Provvedimento dell’Autorità n. 30170 del 24 maggio 2022. Sentenza TAR Lazio del 4 gennaio 2024, n. 223” con cui l’Autorità ha provveduto alla nomina del nuovo Monitoring Trustee valutando di “rinnovare l’approvazione della nomina del Dott. Orlando a svolgere l’incarico di Monitoring Trustee”).

La società DTL ora lamenta che l’AGCM, nonostante il decisum del giudice di primo grado, con provvedimento del 31 gennaio 2024, abbia confermato il dott. Giuseppe Orlando nel ruolo di Monitoring Trustee, ritenendo “che l’ampiezza e la trasversalità delle esperienze maturate, sia di natura professionale che di altra natura, siano tali da assicurare, nel caso di specie, in capo al Dott. Orlando la presenza dei requisiti di terzietà e indipendenza altrettanto necessari per lo svolgimento dell’incarico di MT”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (R.g. n. 5102/2024), come indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile: Spese del grado compensate.