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Respinto il ricorso di Real Sud S.p.A. per la realizzazione di un opificio all’interno del territorio del Consorzio Asi di Salerno


Pubblicato il: 12/16/2024

Nel contenzioso, Real Sud S.p.A. è affiancata dall'avvocato Lorenzo Lentini; il Comune di Salerno è assistito dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio; Cerrone Legnami S.r.l. è difesa dall'avvocato Marcello Fortunato.

Il presente giudizio ha ad oggetto la realizzazione da parte di Cerroni Legnami di un opificio all’interno del territorio del Consorzio Asi di Salerno.

In primo grado la Cerroni Legnami ha impugnato il provvedimento del Comune di diniego del permesso per la realizzazione dell’intervento e il conseguente provvedimento del Consorzio Asi di revoca del nulla osta alla realizzazione dell’intervento.

Il T.a.r., con sentenza n. 2767 del 2023 ha accolto il ricorso.

La controinteressata, Real Sud s.p.a. ha impugnato la sentenza del T.a.r., deducendo i seguenti motivi di appello: I – Error in judicando - violazione di legge (art.10l.r.c. 19/2013; art. 15 regolamento asi; artt. 7, 10, 10bis, 14, 14bis, 14ter e 14 quater l. 241/1990; II – Error in judicando - violazione di legge (art. 10 l.r.c. 19/2013; art. 15 regolamento asi; artt. 6, 7, 10, 10bis, 14,14bis,14ter, 14 quater,18 e 21 octies l. 241/1990; art. 9bis d.p.r. 380/2001.

Il Comune di Salerno, il Ministero dell'Interno e la Cerrone Legnami S.r.l. si sono costituiti regolarmente in giudizio, hanno contestato l’avverso appello e ne hanno chiesto il rigetto. Il Consorzio A.s.i. si è costituito regolarmente in giudizio e, con atto depositato il 16 febbraio 2024, ha proposto appello incidentale, impugnando la sentenza e deducendo i seguenti motivi di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.