Respinto il ricorso di D’Angelo S.r.l. per la realizzazione di un impianto di carburanti
Pubblicato il: 12/17/2024
Nel contenzioso, D’Angelo S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luigi Imperlino; il Comune di Napoli è assistito dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri e Andrea Camarda.
Con il ricorso iscritto al N.R.G. 1851 del 2019, proposto dinanzi al T.a.r. Campania, la società D’Angelo S.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Napoli – Direzione Centrale – Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco – Servizio Sportello Unico Edilizia Privata, Disposizione Dirigenziale n. 168 del 11 febbraio 2019, notificato – a mezzo PEC – in data 14 febbraio 2019, con cui il Dirigente ha comunicato “l’inefficacia della SCIA di completamento, delle opere previste nel permesso di costruire n. 68 del 25 febbraio 2014, acquisita al protocollo generale in data 28 giugno 2018 con il n. 592822 e si ordina di rimuovere gli eventuali effetti già prodotti”.
La società ha illustrato, in punto di fatto, che: il Comune di Napoli aveva autorizzato la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in Napoli, in via Limitone di Arzano, s.n.c., con il permesso di costruire n. 68 del 25 febbraio 2014, seguito da proroga concessa con disposizione dirigenziale n. 84 del 9 marzo 2015, su suolo censito in catasto terreni al foglio 4, p.lle 193 e 324, ricadente in zona agricola E, sottozona Ea, non sottoposta a vincoli ambientali né paesistici.
Il Collegio, avendo preliminarmente ritenuto che, nel caso di specie, non veniva in rilievo una variante nel senso previsto dall’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 (tanto che la società ricorrente aveva presentato per la realizzazione dell’intervento una richiesta di permesso di costruire e non una SCIA), ha individuato il punto nodale della questione nella sussistenza o meno della conformità urbanistica e dunque nella possibilità di assentire, con permesso di costruire, l’intervento di costruzione in ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti già precedentemente autorizzato ed almeno in parte realizzato; ciò in relazione alla ubicazione dell’impianto in zona agricola ed al di fuori delle cd. aree di opportunità individuate dal Comune di Napoli con il Piano di razionalizzazione dei carburanti del 2000.
Il Collegio, avendo preliminarmente ritenuto che, nel caso di specie, non veniva in rilievo una variante nel senso previsto dall’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 (tanto che la società ricorrente aveva presentato per la realizzazione dell’intervento una richiesta di permesso di costruire e non una SCIA), ha individuato il punto nodale della questione nella sussistenza o meno della conformità urbanistica e dunque nella possibilità di assentire, con permesso di costruire, l’intervento di costruzione in ampliamento di un impianto di distribuzione carburanti già precedentemente autorizzato ed almeno in parte realizzato; ciò in relazione alla ubicazione dell’impianto in zona agricola ed al di fuori delle cd. aree di opportunità individuate dal Comune di Napoli con il Piano di razionalizzazione dei carburanti del 2000.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 10250/2020), lo respinge. Condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite, in favore del Comune di Napoli, nell’importo di € 4.000,00 oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.

