Respinto il ricorso di Snaitech per la delocalizzazione di una sala giochi in Emilia-Romagna
Pubblicato il: 12/20/2024
Nel contenzioso, Snaitech S.p.A. è affiancata dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe; l'Unione dei Comuni del Sorbara è assistita dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini.
La società Snaitech S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna n. 398/2022.
La società appellante, concessionaria nel comune di Castelfranco Emilia per l’esercizio e la raccolta delle scommesse, nonché concessionaria per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, ha impugnato innanzi al T.a.r. la nota prot. n. 2547 del 27.01.2021 (e gli atti presupposti e connessi), con la quale l'Unione Comuni del Sorbara, Struttura Unica per le Attività Produttive, ha comunicato a Snaitech s.p.a. – relativamente alla sala scommesse ubicata nel Comune di Castelfranco Emilia, in via F. Bertelli n. 19 – che questa, in quanto situata ad una distanza inferiore a 500 mt. dalla Chiesa S. Maria Assunta, “dovrà cessare l'attività di sala scommesse attualmente esercitata nella sede di via F. Bertelli n. 19, fatta salva la possibilità di delocalizzarla entro il termine di 6 mesi a far data dal ricevimento della presente comunicazione e che, in difetto, si provvederà ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa regionale vigente per la cessazione dell'attività”.
Successivamente al rilascio dell’autorizzazione in favore dell’appellante sono stati introdotti nuovi indici di distanziamento prescritti dalla l. r. n. 5/2013, a cui è seguita la Delibera di Giunta n. 831/2017 ove sono state indicate le “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”.
Nel 2019 la Giunta Regionale integrava la delibera summenzionata, prevedendo che “Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa”.
In conseguenza delle delibere attuative della l.r. 5 del 2013, emanate dalla regione Emilia-Romagna e dall’Unione Comuni del Sorbara, è stata disposta con il primo dei provvedimenti qui impugnati l’intimazione a delocalizzare l’attività di sala scommesse, attualmente esercitata nella sede di via F. Bertelli n. 19, di cui altrimenti sarebbe stata disposta la cessazione.
Successivamente l’Unione dei Comuni del Sorbara, con provvedimento prot. n. 17880 del 5.08.2021, ha ordinato a Snaitech la cessazione e la chiusura dell'attività di sala scommesse entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento, perché ubicata a una distanza inferiore a 500 mt da uno dei luoghi sensibili indicati dalla normativa per il contrasto alla ludopatia.
La società appellante ha, quindi, impugnato i predetti provvedimenti innanzi al T.a.r. che, con sentenza n. 398/2022, ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello (motivi di appello da 2 a 5), come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.