Respinto il ricorso di Pagano per la certificazione energetica
Pubblicato il: 12/9/2024
Nel contenzioso, la società Pagano è affiancata dall'avvocato Ettore Notti; il Gestore dei servizi energetici è assistito dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese.
L’oggetto del giudizio è costituito dalla determinazione prot. GSE/P20180064498 del 17 luglio 2018 recante il diniego di accoglimento dell’istanza presentata, in data 26 settembre 2017, dalla ditta Pagano per il conseguimento della richiesta di verifica e certificazione (R.V.C., c.d. certificati bianchi) standardizzata.
In data 26 settembre 2017 la ditta Pagano presentava al G.S.E. la R.V.C. n. 0357966065017R013 per la realizzazione di un impianto di illuminazione permanente/emergenza a servizio della galleria di Pusiano, nell’ambito dell’intervento di “progettazione esecutiva e lavori relativi agli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale: ex SS 639 dei Laghi di Pusiano e Garlate – Variante dell’abitato di Pusiano”.
Con nota prot. GSE/P20180028784 del 5 aprile 2018, G.S.E., rilevando che “la documentazione allegata alla richiesta non risulta esaustiva ai fini della corretta individuazione dell’intervento realizzato e della metodologia sottesa alla quantificazione dei risparmi conseguibili”, chiedeva, tra l’altro, la “documentazione atta a comprovare la data di inizio/fine lavori e il loro stato d’avanzamento”.
La ditta inviava la documentazione integrativa in data 4 maggio 2018.
Con nota prot. GSE/P20180047054 dell’1 giugno 2018 il Gestore comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della R.V.C.
La ditta ha proposto ricorso al T.a.r., affidato ai seguenti due autonomi motivi: I) Normativa ratione temporis applicabile ed erroneità del primo motivo di diniego; II) Erroneità del secondo motivo di diniego: non conformità della RVC alle previsioni di cui al D.M. 28.12.2012.
L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Lazio, sez. V ter, n. 17171 del 17 novembre 2023 - ha respinto la censura – articolata nel primo motivo (parte) – incentrata sull’intervenuta formazione del silenzio assenso (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno); ha ritenuto fondata l’ulteriore censura recata dal primo motivo ed ha, così, assodato l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina recata dal d.m. 11 gennaio 2017 e, di contro, l’applicabilità della disciplina di cui al d.m. 28 dicembre 2012 ed alle annesse linee guida (anche tale capo non è stato impugnato); ha respinto il secondo motivo; ha compensato fra le parti le spese di lite.
Ha interposto appello la ditta Pagano sviluppando un unico complesso motivo esteso da pagina 6 a pagina 13 del gravame con cui deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., la “data di avvio” e la “data di prima attivazione” corrispondono e coincidono con il 31 marzo 2017, che è la data dell’ultima “dichiarazione di conformità” degli impianti, propedeutica all’attivazione degli stessi e, pertanto, alla generazione dei primi risparmi energetici. Trattandosi di un unico impianto realizzato ex novo, che per sua natura può essere attivato solo quando l’opera integrale è ultimata, “data di avvio” e “data di prima attivazione” si identificano entrambe in quella - indicata nella R.V.C.- della certificazione di conformità ai sensi dell’art. 7 d.m. n. 37/2008.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ditta Pagano al pagamento a favore del G.S.E. delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.