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Respinto il ricorso del Comune di Alanno contro Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.


Pubblicato il: 12/11/2024

Nel contenzioso, il Comune di Alanno è affiancato dall'avvocato Lorenzo Passeri Mencucci; Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. sono assistite dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria.

In data 6 agosto 2021 Inwit S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. chiedevano all’Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese di essere autorizzate a realizzare un impianto di telecomunicazioni multigestore in territorio del Comune di Alanno, in «zona E1 - Agricoltura normale del PRG sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n,3267/23» disciplinata sotto il profilo urbanistico dagli artt. 66 e 68 delle NTA.

In data 30 settembre 2021 il Comune, richiamando l’illustrata classificazione urbanistica dell’area ed evidenziata l’individuazione ad opera dell’art. 92 delle NTA di aree (F11 e F12) espressamente destinate all’installazione in via esclusiva di impianti di telecomunicazione, si esprimeva negativamente determinando il rigetto dell’istanza con determinazione n. 423 dell’11 febbraio 2022.

Il diniego veniva impugnato dinanzi al Tar per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con ricorso iscritto al n. 87/2022 R.R. accolto con sentenza ex art. 60 c.p.a. n. 262 del 31 giugno 2022 disattendendo l’eccezione di tardività sollevata dal Comune e rilevando, in estrema sintesi: - che doveva riconoscersi la tempestività dell’impugnazione atteso che la disciplina di cui alle NTA (artt. 66, 68 e 92) «possono comunque essere letti e intesi, come meglio esposto in seguito, alla luce e in conformità con il D.Lgs. n.259 del 2003, nel senso di consentire l’istallazione dell’impianto di telecomunicazioni de quo laddove richiesto».

Il Comune di Alanno impugnava la sentenza di primo grado con appello depositato il 2 febbraio 2023 deducendone l’erroneità per: 1. «Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta l’eccepita irricevibilità per tardività del ricorso proposto rispetto all’impugnazione delle NTA del PRG comunale»; 2. «Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 L..r. n. 45/2004 e degli artt. 66, 67 e 92 NTA; insufficienza della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; violazione del principio di proporzionalità. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di interpretare gli artt. 66, 67 e 92 delle NTA nonché l’art. 11 della L.r. Abruzzo n. 45/2004 nel senso della totale irrilevanza delle scelte urbanistiche compiute dall’amministrazione comunale in merito alla ubicazione degli impianti di radiodiffusione».

Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui disattendeva l’eccezione di tardività sollevata in primo grado per omessa tempestiva impugnazione della disciplina urbanistica ostativa all’installazione dell’impianto in zona agricola.

Il motivo è infondato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: respinge l’appello principale; dichiara improcedibile l’appello incidentale; condanna il Comune di Alanno al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre oneri di legge in favore di ciascuna appellata; Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.