Rigettato il ricorso di Invitalia per l'accesso alle agevolazioni PNRR destinate allo sviluppo logistico agroalimentare
Pubblicato il: 12/12/2024
Nel contenzioso, Invitalia Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. è affiancata dall'avvocato Stefano D'Ercole; Angelucci Trasporti S.r.l. è assistita dagli avvocati Giovanni Ercole Moscarini e Evo Talone.
Con il ricorso di primo grado la Angelucci Trasporti s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sulla base dell’istruttoria svolta da Invitalia, ha rigettato l’istanza presentata dalla società – relativa a un progetto di creazione di un “polo logistico alimentare” nella zona industriale di Casoli ovest (CH) – per l’accesso alle agevolazioni previste nell’ambito della misura M2C1, investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR (avviso del 21.9.2022).
Il Tar ha accolto parzialmente il ricorso e, in particolare, ha ritenuto illegittimo il provvedimento nelle parti in cui ha ritenuto che: il progetto presentato non raggiunge la soglia di spese ammissibili dal momento che sono inammissibili le spese per l’acquisto di furgoni elettrici, perché potenzialmente suscettibili di uso in altre attività della società ricorrente, nonché sono inammissibili, quale diretta conseguenza della inammissibilità delle somme destinate all’acquisto dei furgoni, le spese di cui alla macro-voce “Opere murarie e assimilabili” (voce “impianto fotovoltaico”); la società non ha fornito elementi sufficienti in ordine alla “cantierabilità” dell’iniziativa e, segnatamente, circa la disponibilità dell’immobile oggetto del programma di investimento; la società non ha fornito elementi sufficienti in ordine al rispetto delle tempistiche di realizzazione dell’investimento; non sono sufficienti le informazioni fornite in ordine al rispetto del principio, in materia di tutela ambientale, DNSH (Do Not Significant Harm).
Di conseguenza, il Tar ha parzialmente accolto il ricorso ed ha annullato, nei sensi indicati in sentenza, il provvedimento impugnato.
Con l’atto di appello Invitalia articola cinque motivi al fine di chiedere la riforma della sentenza gravata nella parte in cui ha accolto il ricorso della Angelucci.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna Invitalia e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in solido tra loro, a rifondere a favore della società appellata Angelucci le spese del presente grado di giudizio quantificate in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge.