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Il CdS si pronuncia sul ricorso di ART contro Lufthansa e altre compagnie aeree


Pubblicato il: 12/13/2024

Nel contenzioso, Autorità di Regolazione dei Trasporti è affiancata dall'Avvocatura Generale dello Stato; Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd e Lufthansa Cargo sono difese dall'avvocato Fabio Luigi Arrigoni.

La Autorità di Regolazione dei Trasporti ha proposto ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 381 del 15 giugno 2020.

I vettori aerei Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd e Lufthansa Cargo hanno impugnato dinanzi al Tar per il Piemonte i seguenti atti: la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 141 del 19 dicembre 2018, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei Trasporti per l’anno 2019” e la determinazione del Segretario generale dell’ART n. 21/2019 del 26 febbraio 2019 recante “Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei Trasporti per l’anno 2019”.

Il Tar per il Piemonte, Sezione Seconda, con la sentenza 15 giugno 2020, n. 381, ha accolto il ricorso e, conseguentemente, ha annullato gli atti impugnati. In particolare, il Tar ha annullato la delibera ART n. 141 del 2018 nella parte in cui prevede l’imposizione di un contributo a carico dei soggetti che esercitano “servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o di merci” (art. 1 comma 1 lett. g).

Di talché, l’ART ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa: violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 7067 del 2020) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado. Condanna, in parti uguali e con vincolo di solidarietà, le società appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’ART.