Respinto il ricorso di Agea per il pagamento del prelievo supplementare e degli oneri di riscossione
Pubblicato il: 12/16/2024
Nel contenzioso, l'Azienda Agricola Polloni Cesare è affiancata dall'avvocato Paolo Botasso.
L’azienda agricola Polloni Cesare ha impugnato vanti il Tar per la Lombardia, sezione di Brescia, la comunicazione di Agea n. INL33-04484363-P, prot. n. AGEA.AGA.2022.0000103 di data 3 gennaio 2022, con la quale le è stato chiesto il pagamento della somma di €1.501.369,14 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2000-2001, 2002- 2003, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
Al riguardo, l’AGEA, a seguito della richiesta istruttoria del Tar, ha fornito le seguenti precisazioni: a) il TAR Lazio, con la sentenza n. 9198 del 20 agosto 2014, ha respinto il ricorso proposto dall’azienda agricola ricorrente contro i provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2000-2001. La pronuncia è passata in giudicato, in quanto non impugnata; b) in ottempanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1321/2021, richiamata nel ricorso, l’AGEA sta provvedendo al ricalcolo del quantitativo di riferimento individuale per la campagna 2000-2001; c) il TAR Lazio, con la sentenza n. 2255 del 6 febbraio 2015, ha respinto il ricorso proposto dall’azienda agricola ricorrente contro i provvedimenti di compensazione nazionale per la campagna 2002-2003. La pronuncia è passata in giudicato, in quanto non impugnata; d) il TAR Lazio, con il decreto presidenziale n. 6664 del 17 novembre 2016, ha dichiarato perento il ricorso proposto dall’azienda agricola contro i provvedimenti di restituzione del prelievo supplementare per la campagna 2005-2006. In seguito ad opposizione, la decisione è stata confermata con ordinanza n. 160 del 7 gennaio 2019; e) il TAR Lazio, con il decreto presidenziale n. 518 del 9 febbraio 2017, ha dichiarato perento il ricorso proposto dall’azienda agricola contro i provvedimenti di restituzione del prelievo supplementare per la campagna 2006-2007; f) il TAR Lazio, con il decreto presidenziale n. 5615 del 19 settembre 2017, ha dichiarato perento il ricorso proposto dall’azienda agricola contro i calcoli di fine periodo della campagna 2007-2008. In seguito ad opposizione, la decisione è stata confermata con ordinanza n. 5048 del 7 maggio 2018; g) con riferimento alle campagne 2005-2006 e 2006-2007, l’AGEA ha inviato all’azienda agricola ricorrente la comunicazione n. AGEA.AGA.2009.32147 del 19 giugno 2009, notificata il 21 luglio 2009. In seguito a questa intimazione, l’azienda agricola ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione in data 5 ottobre 2009, senza però sottoscrivere il relativo contratto; h) con riferimento a tutte le campagne oggetto del presente giudizio, l’azienda agricola ricorrente ha agito ex art. 700 c.p.c. avanti il Tribunale di Cassino, nell’ambito di un ricorso collettivo e cumulativo, per ottenere che fosse inibito all’AGEA di chiedere, tanto agli acquirenti quanto ai produttori, somme a titolo di prelievo supplementare per le annate dal 1999-2000 al 2007-2008. Il Tribunale ha concesso la misura cautelare inibitoria con ordinanza del 23 maggio 2008, ma ha successivamente dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo con sentenza n. 1297 dell’8 ottobre 2021, revocando contestualmente la predetta ordinanza; i) le somme recuperate tramite compensazione con gli aiuti PAC sono state contabilizzate e dedotte dagli importi richiesti.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar adito ha accolto parzialmente il ricorso, rilevando preliminarmente che: “la pronuncia di C. Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18 (Barausse) ha dichiarato l’incompatibilità della compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del DL 1 marzo 1999 n. 43, nonché ex art. 1 comma 5 del DL 4 febbraio 2000 n. 8, in vigore fino alla campagna 2002-2003, con l’art. 2 par. 1, comma 2, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92. La pronuncia di C. Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 (San Rocco) ha poi dichiarato l’incompatibilità del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso ex art. 9 comma 3 del DL 49/2003, in vigore a partire dalla campagna 2003-2004, con l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l’art. 9 par. 1 del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001… L’esistenza di un conflitto tra l’art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e la coppia costituita dall’art. 13 par. 1-b del Reg. CE 1788/2003 e dalla versione originaria dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 è stata accertata da C. Giust. Sez. II 13 gennaio 2022 C-377/19 (Benedetti)”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado. Spese di lite compensate.