Respinto il ricorso di ASUS Europe B.V. avverso le sanzioni AGCM
Pubblicato il: 12/17/2024
Nel contenzioso, ASUS Europe B.V. e co. sono affiancate dall'avvocato Simone Gambuto; l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è assistita dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Gli appellanti hanno impugnato avanti il Tar per il Lazio i provvedimenti prot. 82172/2019 e 49308/2021, con i quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha accertato dapprima la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21 co. 1, 24 e 25 e 64 del d.lgs. n. 206/2005, e le ha irrogato la sanzione pecuniaria complessiva di € 3.100.000 (€ 3.000.000 a Asustek Italy srl, Asus Europe B.V. e Asus Holland B.V. e € 100.000 alla Arvato Distribution GmbH), e successivamente ha accertato l’inottemperanza del predetto provvedimento con una sanzione amministrativa di € 1.500.000.
La pratica commerciale sanzionata è consistita nella diffusione di informazioni ambigue e poco chiare in ordine alla garanzia legale e convenzionale riguardo all’oggetto, alla durata, ai limiti ed alle condizioni di assistenza, l’inadeguata prestazione dei servizi di assistenza in garanzia e l’addebito di spese ingiustificate di apparecchi di alta tecnologia; nell’illegittimo utilizzo di un servizio telefonico con prefisso 199 per l’assistenza relativa ai prodotti, senza specificazione dei relativi costi, escluso dal novero delle numerazioni consentite per comunicazioni telefoniche a tariffa di base.
Le ricorrenti basavano le loro doglianze su cinque motivi di censura: violazione e falsa applicazione degli articoli 128 e ss. del Codice del consumo, con riferimento ai profili informativi della garanzia legale, per difetto del requisito di sviamento del consumatore medio, in ragione della inoffensività della condotta. La garanzia legale prevista dagli articoli 128 e ss. del Codice del consumo sarebbe dovuta solo dal venditore finale e non dal produttore. L’Agcm avrebbe evidenziato erroneamente la predisposizione di un supporto tecnico e di una rete di cat, non avendo provato che i venditori fossero soggetti al condizionamento di Asus per la garanzia legale. Il modello distributivo di Asus sarebbe differente da quello di altri concorrenti e non prevedrebbe la vendita diretta sul mercato italiano ai clienti finali. La Arvato Distribution invece gestirebbe le vendite dello shop online Asus e la stipula di accordi di distribuzione con altre imprese per la vendita dei prodotti Asus sul mercato italiano, da ciò risulterebbe che Asus non avrebbe il dovere di informare e garantire ai consumatori la prestazione della garanzia legale del venditore. Il modulo informativo predisposto da Asus sulla garanzia non sarebbe risultato più in uso al momento dell’apertura del procedimento istruttorio, avendolo modificato per venire incontro alle innovazioni legislative nel frattempo intervenute. In tale garanzia si sarebbe comunque specificato che sarebbe stata fornita indipendentemente da qualsiasi altra forma di garanzia legale prevista nel paese d’acquisito e non condizionandola, con l’effetto che la garanzia convenzionale non limiterebbe in alcun modo quella legale. Emergerebbero tutti i requisiti formali previsti dall’articolo 133 Codice del consumo sulla garanzia convenzionale (oggetto, elementi necessari per farla valere, durata ed estensione territoriale). Il consumatore sarebbe stato compiutamente informato con riferimento alle informazioni inerenti alla garanzia legale, avendo nel nuovo modulo precisate le facoltà inerenti la garanzia legale e quella convenzionale. La contestata confusione informativa non avrebbe elementi informativi o omissivi ingannevoli rilevanti, non sarebbero potenzialmente in grado di alterare la capacità di scelta o il comportamento del consumatore: i clienti Asus avrebbero a disposizione dal produttore una garanzia convenzionale gratuita, di tutela pari o superiore rispetto alla garanzia legale europea.
Il TAR ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna le parti appellanti in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell’Autorità che si liquidano in € 5.000 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.