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Accolto il ricorso di Telecom Italia contro il Comune di Frosinone


Pubblicato il: 12/16/2024

Nel contenzioso, Telecom Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Francesco Saverio Marini; il Comune di Frosinone è difeso dall'avvocato Franco Coccoli.

La società Telecom Italia ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 471/2021.

Riferisce l’appellante di avere prodotto istanza in data 24 settembre 2019, protocollata presso il Comune di Frosinone con il n. 49530, con la quale chiedeva autorizzazione per l’esecuzione di un intervento consistente in uno scavo tradizionale, in attraversamento, per la posa di un cavo telefonico per allaccio utenza in Via La Botte, civico da 21 a 25, allegando a tal fine, gli elaborati grafici e la relazione tecnica indicando l’esecuzione di un intervento consistente in uno scavo tradizionale, in attraversamento, per la posa di un cavo telefonico per allaccio utenza in Via La Botte, civico da 21 a 25, allegando a tal fine, gli elaborati grafici e la relazione tecnica.

Con la nota prot. n. 63878 del 4 dicembre 2019, il Dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Frosinone e il responsabile del procedimento formulavano una richiesta di integrazione documentale, fondata sul vigente regolamento comunale per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione ed il ripristino dei sedimi stradali.

In data 20 dicembre 2019 Telecom Italia riscontrava la predetta nota sottolineando l’illegittimità della richiesta a fronte della disciplina speciale e derogatoria prevista dal d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).

Con sentenza n. 471/2021, il TAR Latina dichiarava il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravventa carenza di interesse. Riteneva comunque il ricorso infondato, “perché, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, la fattispecie in argomento esula dalla disciplina speciale di cui al D.lgs n. 259/03 in quanto l’istanza di cui è causa riguarda lavori di scavo della sede stradale per la posa di un cavo telefonico al fine di consentire l’allacciamento alla rete telefonica di un’utenza privata; trattasi, pertanto, di lavori di allacciamento alla rete telefonica che esulano dall’ambito di applicazione del richiamato Codice, circoscritto, ai sensi dell’art. 2 alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico”.

Di tale sentenza, Telecom Italia ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina n. 471/2021, accoglie il ricorso di primo grado.