Improcedibilità del ricorso di Emirates, Saudi Arabian Airlines ed Ethiopian Airlines contro ART
Pubblicato il: 12/20/2024
Nel contenzioso, Emirates, Saudi Arabian Airlines ed Ethiopian Airlines sono affiancate dall'avvocato Massimo Giordano.
Con la delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 (pubblicata il 19 febbraio 2019), l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche solo “A.R.T.) ha disposto in ordine a “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2019”, individuando tra i soggetti tenuti alla contribuzione anche quelli esercenti: “g) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci”.
La deliberazione citata è stata approvata, ai fini della esecutività, con il D.P.C.M. 17 gennaio 2019.
Con la determina n. 21/19 del 26 febbraio 2019, il Segretario generale dell’A.R.T. ha, quindi, definito le modalità operative per il versamento del contributo in questione, tra l’altro prevedendo che il versamento del contributo sarebbe dovuto avvenire in via telematica per autoliquidazione entro e non oltre il 30 aprile 2019.
Con ricorso Emirates, Saudi Arabian Airlines ed Ethiopian Airlines hanno impugnato dinanzi al T.A.R. per il Piemonte, chiedendone l’annullamento, i suddetti atti nonché ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, concorrente e consequenziale.
Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R., disattesa l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa erariale, ha accolto il ricorso ritenendo fondato il suo primo e secondo motivo e, per l’effetto, ha annullato in parte gli atti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e cioè nella sola parte in cui la delibera istitutiva del contributo prevede l’imposizione di un contributo a carico dei soggetti che esercitano “servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci” (art. 1 comma 1 lett. g).
Con ricorso notificato il 13 marzo 2020 e depositato il 16 marzo 2020 A.R.T. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado ed annulla la sentenza impugnata. Spese del doppio grado compensate.