Respinto il ricorso di Alidaunia S.r.l. per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicottero
Pubblicato il: 12/18/2024
Nel contenzioso, Alidaunia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini; la Regione Basilicata e la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata sono assistite dall'avvocato Anna Carmen Possidente; Elifriulia S.p.a. è difesa dall'avvocato Francesco Buonanno; Avincis Aviation Italia S.p.a. è assistita dagli avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati.
La società Alidaunia ha impugnato dinanzi al Tar di Potenza il provvedimento di aggiudicazione alla Elifriulia della gara per l’affidamento del “servizio di soccorso sanitario con elicottero e di gestione, manutenzione ed assistenza antincendio presso le basi operative e le superfici impiegate nell’ambito del sistema dell’emergenza/urgenza della Regione Basilicata”.
In particolare, la commissione giudicatrice della gara (già in precedenza indetta e poi riavviata, con modifica della lex specialis, con bando pubblicato il 17 gennaio 2022) ha predisposto la seguente graduatoria: prima la Elifriulia con punti 93.64; seconda la Avincis Aviation Italia (già Babcock mission critical service S.p.a.) con punti 77,70; terza la Alidaunia con punti 69,74.
La ricorrente ha quindi sostenuto che andavano escluse sia la prima che la seconda graduata, articolando per ciascuna di esse i motivi di censura di seguito sinteticamente indicati: a) per la prima (Elifriulia): mancanza delle certificazioni richieste per gli elicotteri offerti; mancanza nella relazione tecnica dell’indicazione dell’eventuale mezzo di riserva per assicurare la continuità del servizio; mancanza del requisito della capacità tecnica e professionale relativa all’esecuzione di servizi analoghi negli ultimi tre anni, nonché nullità del contratto di avvalimento prodotto; anomalia dell’offerta e violazione della normativa di settore relativa al personale. b) per la seconda classificata (Avincis) mancanza delle certificazioni richieste per gli elicotteri offerti; errata effettuazione dei calcoli prestazionali di missione; violazione della normativa di settore sul personale.
Il Tar di Potenza ha preliminarmente disposto una verificazione, incaricando un tecnico dell’ENAC. Il quesito posto al verificatore è stato il seguente: “chiarire se il c.d. “certificato di operatore aereo” (COA) debba necessariamente recare l’elenco dei modelli di elicottero che può utilizzare l’operatore economico, e, nel caso, se tale elencazione abbia carattere tassativo; b) chiarire se, al fine del c.d. “calcolo prestazionale”, sia necessario che “lo sviluppo dei mezzi presentati nell’offerta tecnica” al momento della scadenza della presentazione delle offerte risulti certificato dall’Autorità aeronautica europea; c) chiarire se i limiti massimi di volo e di servizio previsti dal Regolamento ENAC “sull’impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l’equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna” (edizione n. 2 del 16 settembre 2009, emendamento 1 del 24 marzo 2017), sia compatibile colla definizione dei servizi e della loro regolamentazione recata dall’offerta di Elifriula s.p.a., con particolare riguardo ai limiti di servizio e di riposo minimo del personale di volo, nonché al riposo compensativo; d) chiarire se i dati prestazionali relativi a consumi, velocità e prestazioni operative dell’elicottero “BK117 D-3” che non sarebbero ancora pubblicati all’interno del manuale di volo, perché privi dell’approvazione da parte dell’autorità competente, possano comunque essere legittimamente utilizzati ai fini del calcolo dei profili di missione e delle prestazioni dell’aeromobile richieste dalla stazione appaltante nel capitolato tecnico; e) chiarire se i calcoli prestazionali di cui ai sottoparagrafi al punto 2.C.9.2 sarebbero stati effettuati dalla Avincis aviation Italia s.p.a. in contrasto rispetto a quanto previsto dalla stazione appaltante con la risposta al quesito n. 11, pag. 35, dei chiarimenti pubblicati il 16 marzo 2022, in cui si fa riferimento a quanto previsto in AMC1.CAT.POL.MAB.100 in corrispondenza del campo “MALE”; f) se i turni di servizio articolati da Avincis aviation Italia s.p.a. in offerta siano compatibili cui turni di riposo minimi previsti dal quadro disciplinare di riferimento”.
Il Tar di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 258 del 2024), ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di giudizio. Lo stesso Tribunale ha infatti dichiarato infondati i motivi verso la seconda graduata ed in parte sulla prima ed inammissibili per carenza di interesse le altre censure nei confronti dell’aggiudicataria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi indicati in motivazione. Compensa le spese del presente grado di giudizio.