Metro Italia Cash and Carry S.p.A. vince in Cassazione in materia di accertamento TARES
Pubblicato il: 11/28/2024
Nel contenzioso, Metro Italia Cash and Carry S.p.A. è affiancata dagli avvocati Livia Salvini, Alfredo Sardella; il Comune di Brescia è assistito dagli avvocati Roberta Andreotti e Giorgio Morotti.
Con sentenza n. 1039/2020, depositata il 16 giugno 2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dal Comune di Brescia, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 18285/2013) emesso per il recupero a tassazione della TARES dovuta dalla contribuente per l’anno 2013.
Il giudice del gravame ha rilevato che i motivi di appello proposti dall’Ente impositore andavano accolti in quanto: - relativamente al terzo motivo rilevava che «l'obbligo del tributo è di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani»; - quanto al quarto motivo perché «giurisprudenza costante afferma la non assimilabilità ai rifiuti urbani degli imballaggi terziari, da ciò deducendo l'esclusione dalla tassa delle superfici ove essi si formano»; - in ordine al quinto motivo rilevava che la contribuente non aveva dato prova «di avere una clientela diversa da quella che hanno rapporti solo con i privati (commercianti al minuto e grande distribuzione )», e peraltro risultando sfumata «la differenza tra commercio all'ingrosso e al dettaglio», così che, nella fattispecie, non emergeva «una visione unitaria e riscontrabile della reale attività della Società»; - la fondatezza del sesto motivo conseguiva da ciò che «le superfici produttive di rifiuti assimilati agli urbani integrano invece perfettamente il presupposto impositivo»; - quanto, poi, al settimo motivo, dalla documentazione fotografica emergeva che «l'area è completamente coperta da pensiline».
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo, il terzo e l'ottavo motivo; dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere relativamente al quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti i residui motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.