Respinto il ricorso di SNA per l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari
Pubblicato il: 12/3/2024
Nel contenzioso, SNA - Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia e Gianluigi Malandrino; Ivass è assistita dagli avvocati Nicola Gentile e Dario Adolfo Maria Zamboni.
Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito al ricorso avanzato da SNA - Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, Claudio Demozzi e Elena Dragoni, per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 03248/2023.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso collettivo proposto da SNA e dai sig.ri Claudio Demozzi e Elena Dragoni, agenti assicurativi, avverso singole disposizioni contenute nel regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018.
Il sindacato ed i ricorrenti, questi ultimi agenti di assicurazione iscritti nel registro unico degli intermediari di cui all’art. 109, n. 1, lettera a) del codice delle assicurazioni private, hanno denunciato in principalità l’illegittimità del combinato disposto di cui agli artt. 4, n. 3, lettera a) e 30, n. 1 lett. c) del regolamento laddove prevede che l’agente assicurativo che non abbia in corso incarichi di distribuzione possa essere dichiarato inoperativo, e, trascorso il triennio, debba essere cancellato dal registro unico degli intermediari (nell’acronimo RUI).
Ad avviso dei ricorrenti gli artt. 106, 108, 109, comma 2, lett. a), 110 e 113, comma 1, lett. c) del codice sulle assicurazioni private, disciplinerebbero autonomamente l’iscrizione al Rui e la titolarità d’incarico agenziale rilasciato da una compagnia assicuratrice senza, fra di essi, alcun rapporto di presupposizione o pregiudizialità.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del grado di giudizio.