Respinto il ricorso di Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l. per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Campania
Pubblicato il: 12/5/2024
Nel contenzioso, Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l. è affiancato dall'avvocato Giuseppe Iovane; Azienda Sanitaria Locale di Salerno è difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Emma Tortora e Gennaro Galietta; So.Re.Sa. S.p.A. è assistita dall'avvocato Marco Di Lello; Security Service S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Andrea Abbamonte.
L’Istituto di Vigilanza la Torre S.r.l. ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Campania, Napoli, la Determinazione D.G. n. 195 del 28 settembre 2022, con la quale So.Re.Sa. ha disposto l’aggiudicazione, in favore di Security Service S.r.l., del lotto n. 4 (ASL Salerno) della “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Campania”, nonché la successiva Determinazione D.G. n. 61 del 15 marzo 2024, con la quale So.Re.Sa. ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2109 del 4 marzo 2024, annullando la Determinazione del Direttore Generale n. 219 del 27 settembre 2023, con la quale era stato disposto l’annullamento della suddetta Determinazione n. 195 del 28 settembre 2022, con reviviscenza di quest’ultima nella parte in cui era stata in precedenza disposta l’aggiudicazione del lotto n. 4 in favore dell’operatore Security Service S.r.l.
L’Istituto ricorrente ha lamentato la mancata sottoposizione dell’offerta dell’aggiudicataria ad una rinnovata verifica di anomalia, per appurarne la sostenibilità economica, con riferimento al rispetto dei minimi salariali inderogabili, essendo stato nelle more approvato il nuovo C.C.N.L. del settore della Vigilanza Armata e Portierato, con il previsto incremento del costo orario della manodopera.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con la sentenza in questa sede impugnata, ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti nel merito, assorbendo le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti.
L’Istituto La Torre ha impugnato la decisione affidando l’appello ad un unico ed articolato motivo di censura: “i. error in iudicando e in procedendo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto preclusa la verifica di congruità dell'offerta aggiudicataria - violazione e falsa applicazione dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. 50/2016, nonché della lex specialis (punto 21. del disciplinare) – violazione dei fondamentali principi in materia di contrattualistica pubblica – violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e le liquida: - nella misura di € 4.000,00 oltre accessori di legge in favore di So.Re.Sa. S.p.a. ed € 4.000,00 oltre accessori di legge in favore di Security Service S.r.l.; - nella misura di € 2.000,00 in favore dell’ASL Salerno, in ragione del carattere formale delle difese spiegate.