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Respinto il ricorso di Impresa Sangalli Giancarlo & C. per l'ostensione di documenti


Pubblicato il: 12/6/2024

Nel contenzioso, la società Impresa Sangalli Giancarlo & C. è affiancata dall'avvocato Roberto Invernizzi; la società Cem Ambiente S.p.A. è assistita dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo.

Il giudizio ha ad oggetto la sentenza del T.a.r. n. 347 del 12 febbraio 2024 che ha confermato la legittimità del diniego opposto dalla società in house CEM alla società istante Impresa Sangalli Giancarlo e C. s.r.l..

Con l’istanza del 2 ottobre 2023, la società Sangalli ha richiesto alla società CEM l’ostensione di un insieme di documenti sia in base alla legge n. 241 del 1990 sull’accesso documentale, sia in base al d.lgs. n. 33 del 2013 sull’accesso civico, sia in base al d.lgs. n. 195 del 2005 sull’accesso alle informazioni in materia ambientale.

Con il provvedimento del 31 ottobre 2023, la società CEM ha negato l’accesso richiesto, indicando plurime ragioni giustificatrici a sostegno della sua decisione.

Con il ricorso di primo grado, la società Sangalli ha impugnato il suddetto diniego innanzi al T.a.r. per la Lombardia, domandando l’accertamento del suo interesse all’accesso e la condanna della società CEM all’ostensione della documentazione.

Con la sentenza n. 347/2024, il T.a.r. ha respinto il ricorso e compensato le spese.

La società Sangalli ha impugnato la pronuncia, formulando quattro motivi di appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado con diversa motivazione. Condanna la società Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., alla rifusione, in favore di Cem Ambiente s.p.a., delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).