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Rigettato il ricorso di SOGET S.p.A. per la riscossione dei tributi locali nel Comune di Pescara


Pubblicato il: 12/13/2024

Nel contenzioso, Soget S.p.A. è affiancata dall'avvocato Sergio Della Rocca; il Comune di Pescara è difeso dall'avvocato Paola Di Marco.

La società SOGET S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 00184/2022.

Soget S.p.A. era la cessionaria del ramo di azienda del concessionario della riscossione dei tributi locali del Comune di Pescara, ex art.3, comma 24 del D.L. n.203 del 2005 con proroghe dell’incarico ottenute sino al 30 giugno 2017. Dal 1° luglio 2017, in base al D.L. n.193 del 2016 era previsto che le Amministrazioni svolgessero le predette funzioni in proprio o le affidassero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o ancora a un concessionario individuato previa procedura ad evidenza pubblica.

Il Comune quindi, con nota del 17 gennaio 2018, seguita dal sollecito del 16 febbraio 2018, richiedeva a Soget S.p.A. la riconsegna dei carichi tributari per sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire in nome e per conto del Soggetto pubblico.

Il TAR Pescara, tuttavia, rigettava il gravame.

La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato il difetto di motivazione degli atti comunali impugnati con si chiede la restituzione dei ruoli residui; il difetto di competenza ad assumere una tale determinazione (restituzione dei ruoli residui); la violazione di legge ossia dell’art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, nella parte in cui estende anche ai concessionari privati della riscossione tutte le disposizioni adottate in favore degli agenti pubblici della riscossione e, tra queste, anche la possibilità, espressamente contemplata dall’art. 1, comma 686, della legge n. 190 del 2014, di gestire i ruoli residui sino alla comunicazione di inesigibilità dei ruoli stessi da parte del concessionario; la violazione del principio tempus regit actum in quanto la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Consulta n. 66 del 2022 (con cui si dichiarava illegittima l’estensione delle disposizioni di favore per gli agenti pubblici della riscossione, ossia la ulteriore gestione transitoria dei ruoli, anche ai concessionari privati tra cui SOGET) è intervenuta solo all’indomani della adozione del provvedimento di restituzione qui gravato il quale, pertanto, avrebbe dovuto tenere presente la doverosa applicazione del ridetto comma 686 anche in favore dei concessionari privati; la violazione del principio del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa per cui non si potrebbe interrompere ex abrupto un servizio di natura essenziale per il funzionamento dell’ente.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.

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