Accolto il ricorso di New Food per l'affidamento del servizio di mensa scolastica nel Comune di Ferrandina
Pubblicato il: 12/11/2024
Nel contenzioso, New Food Società Cooperativa è affiancata dall'avvocato Paolo Cantile.
La New Food Società Cooperativa ha partecipato, insieme ad altri 7 operatori, alla procedura di gara telematica per l’affidamento del “Servizio di mensa scolastica” per la durata di anni 3 (tre) per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 indetta dal Comune di Ferrandina con Determinazione n. 208 del 21 giugno 2023, da aggiudicare secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, d.lvo n. 50/2016, per un importo a base d’asta di euro 470.400,00, di cui 465.120,00 soggetti a ribasso ed euro 5.280,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza.
Collocatasi la suddetta cooperativa al primo posto della graduatoria conclusiva, con punti complessivi 94,25, nei suoi confronti veniva avviato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 3, d.lvo cit., avendo essa conseguito, sia con riferimento al prezzo che agli altri elementi di valutazione, un punteggio superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi.
Mediante il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto avverso il predetto provvedimento di esclusione dinanzi al T.A.R. per la Basilicata, la ricorrente lamentava in primo luogo che la stazione appaltante si era discostata dal modello legale di verifica dell’anomalia dell’offerta, basata sul raffronto tra la stessa e le Tabelle ministeriali ex art. 23, comma 16, d.lvo n. 50/2016, aventi per consolidata giurisprudenza carattere derogabile, essendosi limitata a dare risalto alla difformità del costo del lavoro da essa indicato rispetto a quello risultante dalle Tabelle medesime, senza procedere ad una analisi accurata degli elementi giustificativi da essa addotti al fine di dimostrare la congruità della propria offerta.
Il T.A.R. ha preliminarmente richiamato i suoi precedenti in base ai quali “il costo del lavoro, relativo alle ore annue mediamente non lavorate, calcolate nelle Tabelle Ministeriali ex art. 23, comma 16, D.Lg.vo n. 50/2016 in base a dati statistici di livello nazionale, in parte non modificabili (ferie, festività, riduzione orario contrattuale) ed in parte suscettibili di oscillazione (assemblee e permessi sindacali, diritto allo studio, malattia, infortuni, maternità, formazione), non può essere ridotto, facendo riferimento alle statistiche della propria azienda”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 5648/2024, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento di esclusione e quello di aggiudicazione in favore della controinteressata impugnati in primo grado. Condanna il Comune di Ferrandina alla refusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, nella misura di € 2.000,00, oltre oneri di legge, relativamente al giudizio di primo grado e di ulteriori € 2.000,00, oltre oneri di legge, relativamente al giudizio di appello, con attribuzione, limitatamente a quest’ultimo, al difensore dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di giudizio nei confronti della controinteressata.