Respinto il ricorso di Vodafone Italia S.p.A. avverso le sanzioni AGCM per condotte anticoncorrenziali
Pubblicato il: 12/9/2024
Nella vertenza, Vodafone Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto; Codacons è assistito dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliani.
Con ricorso in appello n. R.g. 2424/2023 la società Vodafone Italia S.p.a. ha chiesto al Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. I, 6 dicembre 2022 n. 16242, con la quale il TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 8080/2018), corredato da motivi aggiunti, proposto dalla predetta società ai fini dell’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: (con il ricorso introduttivo) a) il provvedimento dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora in poi, per brevità, AGCM o Autorità) 18 aprile 2018 n. 27134, adottato a conclusione del procedimento PS11004, con il quale l’Autorità ha sanzionato VODAFONE per asserite violazioni degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo e le ha irrogato una sanzione amministrativa complessiva di € 4.600.000,00; b) il provvedimento di avvio del procedimento istruttorio PS10684 del 22 novembre 2017 e la comunicazione del termine di conclusione dell’istruttoria e di precisazione delle contestazioni nonché il provvedimento comunicato in data 16 febbraio 2018 con il quale sono stati rigettati gli impegni proposti da VODAFONE nel corso del procedimento; (con il ricorso recante motivi aggiunti) c) il provvedimento dell’AGCM n. 27866 del 17 luglio 2019, adottato a conclusione del procedimento IP315, con il quale l’Autorità ha sanzionato VODAFONE per la violazione, nei limiti di cui in motivazione, della delibera n. 27134 del 18 aprile 2018 e le ha irrogato una sanzione amministrativa di € 200.000,00; d) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso il provvedimento di avvio del procedimento IP315.
L’AGCM, con atto del 22 novembre 2017, avviava nei confronti di VODAFONE, un procedimento (PS11004), finalizzato all'accertamento di un'eventuale scorrettezza della pratica commerciale consistente “nell’aver utilizzato, in relazione alle campagne pubblicitarie “IPERFIBRA”, “IPERFIBRA FAMILY”, “VODAFONE ONE” e altre offerte similari, claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettendo di informare immediatamente e adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete). Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non è stata data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata”, tutto ciò in violazione delle previsioni recate dagli artt. 20, 21 e 22 d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (recante il Codice del consumo).
All’esito del procedimento, nonostante il tentativo di VODAFONE di presentare impegni seri e volti a superare le contestazioni avanzate dall’Autorità, quest’ultima adottava il provvedimento sanzionatorio principalmente impugnato con il ricorso introduttivo di primo grado, infliggendo alla società una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 4.600.000,00, per non avere riscontrato, “(…) da parte di Vodafone, il normale grado di correttezza, competenza e attenzione che ci si poteva ragionevolmente attendere nella condotta in esame”, doppiando poi i suddetti procedimento e sanzione con un nuovo procedimento (IP315), avente ad oggetto, stavolta, l’inottemperanza (seppure parziale) all’ordine inibitorio impartito, che esitava nella irrogazione di una ulteriore sanzione pecuniaria pari a 200.000,00 euro.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (R.g. n. 2424/2023), come indicato in epigrafe, lo respinge. Condanna la società Vodafone Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in complessivi € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre accessori come per legge se dovuti, in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del rappresentante legale pro tempore e in complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore del Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore.