Il CdS respinge il ricorso di Hera S.p.A. contro AGCM
Pubblicato il: 12/11/2024
Nella vertenza, Hera S.p.A. è affiancata dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella. Francesco Sciaudone e Andrea Neri.
Hera s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza n. 2854/2023, con la quale il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma (Sezione I) ha respinto il ricorso proposto dalla Società avverso il provvedimento n. 26251 del 23.11.2016, adottato a conclusione del procedimento RP1 (“Hera-Affidamenti gruppi misura gas/Termini di pagamento”), con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva accertato che Hera aveva posto in essere un abuso ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della L. n. 192/1998, consistente nella violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002, e aveva irrogato a tale Società una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 800.000,00 (ottocentomila/00).
Nonchè, avverso i provvedimenti collegati e successivi.
Hera ha impugnato i provvedimenti indicati dinanzi al T.A.R. per il Lazio, articolando dodici motivi.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso. Hera ha, quindi, proposto ricorso in appello, chiedendo di riformare la sentenza di primo grado, e, per l’effetto, di annullare il provvedimento finale dell’A.G.C.M. o, in subordine, di ridurre la sanzione irrogata. Si è costituita l’A.G.C.M. chiedendo di respingere il ricorso in appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto: i) dichiara insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale prospettata dalla Società appellante; ii) respinge il ricorso in appello; iii) compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente grado di giudizio; nulla sulle spese nei confronti delle altre parti appellate non costituite.