Accolto l'appello della Regione Veneto contro Brusutti S.r.l.
Pubblicato il: 12/4/2024
Nel contenzioso, Regione Veneto è affiancata dagli avvocati Luisa Londei, Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti; Brusutti S.r.l. è assistita dall'avvocato Bruno Bitetti.
Con ricorsi nn. 1559/11 e 1299/12 le società ricorrenti – tutte gestrici dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Veneto – adivano il TAR Veneto, chiedendo l’annullamento di una serie di delibere (nn. 512/2011, 882/2012, 973/2012, 1269/2012, 1500/2012, 1806/2012), con cui la Giunta regionale aveva ridimensionato le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, senza però provvedere ad una corrispondente riduzione dei servizi minimi e dei relativi obblighi di servizio pubblico.
Con sentenze nn. 984/12 e 317/13 il TAR Veneto aveva ritenuto fondato il motivo con cui si denunciava il vizio procedimentale relativo alla mancata convocazione della conferenza di servizi prevista dall'art. 20 L.R. 25/1998 e, per l'effetto, aveva annullato gli atti impugnati, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Con sentenza n. 1799/13 il Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza n. 948/12, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, stante la derivazione del pregiudizio subito dai ricorrenti non dalle delibere impugnate, bensì dalla legge di bilancio che, a monte, aveva definito le risorse destinate al settore.
Nella parte motiva, il Consiglio di Stato aveva nondimeno individuato nell'azione di esatto adempimento di cui all'art. 34 co. 1 lett. c) c.p.a. lo strumento processuale idoneo a rendere coercibili in sede giurisdizionale i doveri giuridici gravanti sull'Autorità amministrativa.
Avverso tale statuizione giudiziale la Regione Veneto ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione del diritto di difesa, per difetto di comunicazione della data di udienza di discussione al difensore costituito; 2) inammissibilità del ricorso in primo grado, per mancata vittoriosa impugnazione dei provvedimenti amministrativi della Regione che avevano determinato il livello del finanziamento per il trasporto locale per gli anni 2011-2012; 3) difetto di legittimazione passiva della Regione; 4) infondatezza della domanda, perché i finanziamenti del 2011 e del 2012 erano stati maggiori di quelli del 2010; 5) difetto di motivazione della sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dalle ricorrenti in primo grado.