Accolto il ricorso di Rai Way S.p.A. per la designazione di frequenze radiotelevisive
Pubblicato il: 12/17/2024
Nel contenzioso, Rai Way S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni De Vergottini e Marco Petitto; Ei Towers S.p.A. è difesa dagli avvocati Massimiliano Molino, Carla Previti e Giuseppe Rossi.
La vicenda contenziosa origina dallo svolgimento della procedura di assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenza per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale.
Per esigenze di completezza espositiva, si premette che con L. n. 205/2017 il Legislatore provvedeva alla riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre a seguito della destinazione delle frequenze in banda 700 MHz (649-790 MHz) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del 5G in coerenza con i contenuti della Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM (2016) 588 final e della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento e del Consiglio europei del 17 maggio 2017.
All’esito della procedura di valutazione, in data 2 novembre 2020, veniva pubblicata sul sito istituzionale del MISE la determinazione recante l’approvazione della graduatoria che vedeva Rai Way classificarsi al secondo posto alle spalle di EI Towers. Seguiva la presentazione da parte di Rai Way di una istanza di accesso ex art. 22 della L. n. 241/1990 e art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, accolta parzialmente con nota del MISE del 4 dicembre 2020.
Con ricorso iscritto al n. 124/2021, integrato da motivi aggiunti, Rai Way impugnava dinanzi al Tar per il Lazio i descritti esiti, lamentando l’illegittimità dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri sub d) riferito alla solidità economica dell’operatore e sub c) relativo all’esperienza maturata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Contestualmente censurava il ritardo con cui sarebbe stata accolta, e solo parzialmente, l’istanza di accesso in violazione del proprio diritto di difesa (gli atti acquisiti in sede di accesso costituivano oggetto di impugnazione con ricorso per motivi aggiunti. Tuttavia la domanda ex art. 116 c.p.a. veniva successivamente rinunziata).
Ray Way, con memoria del 15 febbraio 2021, insisteva per l’accoglimento dell’istanza cautelare previa disapplicazione dell’art. 1, comma 1037, della L. n. 205/2017, reiterando la richiesta con memoria del 26 febbraio successivo.
La domanda cautelare formulata in primo grado veniva dal Tar dichiarata inammissibile.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: accoglie l’appello principale nei sensi di cui in motivazione e respinge l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e respinge il ricorso incidentale, proposti in primo grado; annulla i provvedimenti impugnati in primo grado; compensa le spese del doppio grado di giudizio.