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Respinto il ricorso della Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi contro il Comune di Milano


Pubblicato il: 12/17/2024

Nel contenzioso, la Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi è affiancata dall'avvocato Carlo Cerami; il Comune di Milano è difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano e Maria Lodovica Bognetti.

La questione controversa riguarda il provvedimento con il quale il Comune appellato ha negato la richiesta della Cooperativa edificatrice Ferruccio Degradi di annotazione dei diritti edificatori nel “Registro delle cessioni dei diritti edificatori” in relazione all’unità immobiliare di proprietà della ricorrente.

Al riguardo, l’appellante è proprietaria di un’area sita nel comune di Milano (via Caldera, n. 85), contraddistinta in catasto terreni al foglio 329, mappali 316, 265, 222. Tale area è, per la quasi totalità, inclusa dal vigente P.G.T. tra i servizi localizzati di nuova previsione, di cui all’art. 8 delle N.d.A. del Piano dei servizi (P.d.S.), individuati quali “verde urbano di nuova previsione (pertinenza indiretta)”.

L’art. 5, punto 14, delle Norme di attuazione (N.d.A.) del Piano delle regole (P.d.R) definisce la “pertinenza indiretta” come “l’area di proprietà privata […] oggetto di cessione gratuita al Comune in relazione al trasferimento dei diritti edificatori perequati, per le dotazioni di verde urbano, di infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico di nuova previsione, così come individuate nella Tav. S.02 del Piano dei Servizi”.

Avverso il richiamato provvedimento di diniego nonché avverso il certificato urbanistico, l’appellante ha dunque proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo per la Lombardia, che lo ha respinto.

Propone ora appello per i seguenti motivi: Erroneità e infondatezza della sentenza impugnata nella parte (capo n. 8) in cui ritiene già esaurita la capacità edificatoria attribuita all’area della ricorrente. Violazione per falsa applicazione degli artt. 6 e 7 delle norme di attuazione del piano delle regole e dell’art. 8 delle norme di attuazione del piano dei servizi del p.g.t. del Comune di Milano. Difetto di istruttoria e falsa presupposizione. Violazione dell’art. 11 della l.r. Lombardia n.12/2005. Violazione dell’art.3 della l. n.241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione. violazione dell’art. 42 Cost.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione. Spese del grado compensate.